La definizione della sociologia del diritto come disciplina non ha carattere univoco, si parla infatti anche di sociologia giuridica sia come sinonimo, che per caratteristiche diverse. Cercheremo in questa sede di dare prima una qualificazione scientifica della materia e successivamente ci focalizzeremo brevemente sugli studiosi primari e su quelli cd contemporanei, per poi tracciare il substrato teorico sul quale poggia l’intera materia.
Il rapporto tra diritto e sociologia è necessariamente biunivoco, infatti non è un caso che ogni branca del diritto è sempre affiancata come fosse un’ombra, da una disciplina sociale; il diritto costituzionale con la scienza politica e la sociologia politica, il diritto amministrativo con la scienza dell’amministrazione e la sociologia dell’organizzazione, il diritto penale con la sociologia della devianza e la criminologia, il diritto del lavoro con la sociologia del lavoro e le relazioni industriali e cosi via. Non mancano autori e ricerche che sostengono anche che si possa addivenire ad una sociologia dei singoli istituti giuridici (per esempio una sociologia della proprietà o dei contratti).
Ambito e caratteristiche della sociologia del diritto
Con la definizione di sociologia del diritto o di sociologia giuridica viene indicata una materia che si occupa dell’analisi delle relazioni o rapporti tra il diritto e la società. Essa, non ha una datazione certa come nascita, poiché il suo sviluppo è stato progressivo e non sempre lineare, non mancano infatti contaminazioni con altre discipline (si pensi alla filosofia del diritto). Possiamo certamente constatare che vi sono due periodi, il primo con gli autori iniziali (che si indentificano con i padri della sociologia), e il secondo cd successivo, che ha visto il proliferare di studi e ricerche sul campo da parte di studiosi americani prima e europei dopo.

La sociologia del diritto analizza due grandi campi, da un lato il focus è indirizzato sulla problematica della società nel diritto, da un’altra angolazione invece, l’analisi è posta sul problema del diritto nella società. Si tratta in sostanza di definire nel primo caso le modalità comportamentali, gli atteggiamenti che i singoli individui o gruppi pongono in essere sia in senso positivo che negativo (attuazione o non attuazione delle norme giuridiche), e nel secondo caso il posizionamento che ha il diritto, la funzione e il fine nella società stessa. Proprio su questa dicotomia si struttura la distinzione tra sociologia del diritto e sociologia nel diritto.
Questa apparente distinzione si può semplificare con l’attribuzione ai giuristi della prima e ai sociologi della seconda, in particolare per i giuristi il problema cardine è relativo alle ricerche sulla produzione delle norme, sull’attuazione ovvero sulla loro non attuazione. Per i sociologi invece il focus si sposta su alcuni concetti basilari come, il controllo, la devianza, il ruolo, lo status, il conflitto, etc. Il binomio società e diritto accompagna tutto il percorso della disciplina da ogni angolazione la si guardi.
Autori per la sociologia del diritto: da Durkheim a Engels
La sociologia del diritto, anche se come disciplina si afferma in modo relativamente recente, affonda le sue origini già in autori del passato. Senza voler procedere troppo indietro nel tempo, si possono rintracciare le prime sembianze in studiosi appartenenti al giusnaturalismo, come Giambattista Vico e il Montesquieu. Notevole è la figura di Durkheim, che ipotizza il diritto come simbolo della solidarietà sociale, a lui si deve lo sviluppo della teoria completa delle sanzioni giuridiche, oltre ad altri innumerevoli studi, come quello sul suicidio.
Sulla stessa matrice è possibile collocare Ferdinand Tönnies, che sviluppa il concetto della doppia organizzazione sociale, la comunità e la società, collegate a due forme di diritto. L’affondo nelle dottrine politiche è invece legato a Karl Marx e Friedrich Engels. Ad essi si deve la visione del diritto in quanto legato al modo di produzione economica. Il diritto è per essi una proiezione sovrastrutturale nei rapporti di produzione e di dominio di classe.
Autori per la sociologia del diritto: da Jhering a Lhumann
Tra le dottrine giuridiche necessita citare l’apporto di Rudolf Von Jhering, secondo il quale il diritto emana dalla società e con essa si evolve. In Francia gli studi di Leon Deguit e Francois Géni puntano sulla cd scuola positiva criminale. Il pluralismo giuridico moderno invece è approfondito da autori come Eugen Ehrlich e al costituzionalista Santi Romano, insieme a Georges Gurvitch che sviluppa la teoria sistematica dei rapporti tra diritto e società.
Non si possono ovviamente non citare i lavori di Max Weber e Hans Kelsen, il primo sul senso dell’azione sociale, il secondo sulla teoria formale e pura del diritto. Il diritto inoltre è visto come uno strumento di lubrificazione della società indirizzato a facilitare l’interazione sociale e ridurre i conflitti, questo è un filone legato alle correnti struttural-funzionaliste, da T. Parsons a Niklas Lhumann. Per Ralf Dahrendorf e Pareto il diritto non avrebbe un motivo fondante nell’integrazione, bensì nel controllo sociale verticale e discendente.
Il diritto come funzione e come fine
Non si può non considerare l’intervento di Norberto Bobbio nel 1974 ai lavori che diedero inizio alla rivista sociologia del diritto. In esso, lo studioso traccia chiaramente i confini tra filosofia del diritto o teoria generale e sociologia del diritto, contribuendo in tal modo ad essere promotore della disciplina stessa. In particolare Bobbio si sofferma su che cosa e come debba essere considerata la differenziazione delle due aree nell’ottica della funzione del diritto.
La sociologia vede nel diritto ciò che lo ricongiunge alla società piuttosto ciò che lo separa, la teoria generale invece ha cura nell’analizzare ogni forma di esperienza giuridicamente rilevante. La sociologia prende in esame il diritto come sistema dipendente dalla società globale, la teoria generale o se vogliamo filosofia del diritto lo analizza come sistema indipendente.
Ancora, la sociologia punta sulla funzione del diritto, la teoria generale sulla struttura. Analogamente, lo studio del fine del diritto pur appartenendo ad altre discipline viene anche trattato nella sociologia del diritto. In particolare questa analisi la si rintraccia nel legame con la funzione del diritto stesso in ottica di rapporto comparato.
Il fine ultimo del diritto è la giustizia, in sostanza si tratta di individuare l’obbiettivo ideale a cui il diritto dovrebbe tendere contribuendo dunque ad una società orientata verso appunto alla giustizia. Si tratta secondo Treves di un obbiettivo ideale, tant’è che ci si imbatte nella crisi dello stato sociale. Crisi che appare in una modalità imponente attraverso la perdita del primato della politica (che dovrebbe essere il motore normativo) sulla finanza, determinando di fatto che poteri economici oligarchici decidano le sorti di intere nazioni.
Tracce di sociologia costituzionale
Si potrebbe parlare di sociologia costituzionale laddove si affonda l’analisi nei principi fondanti un ordinamento giuridico così come proposta da alcuni illustri studiosi, che pur essendo di estrazione disciplinare diversa, hanno contribuito in chiave sociologica ad una ricostruzione del diritto come architettura strutturale. Nel fare questa ricostruzione, ne citeremo tre (Santi Romano, Hans Kelsen, Costantino Mortati) che si sono occupati di questo aspetto, non senza dimenticare che si deve a Renato Treves (la nascita della sociologia del diritto in Italia la si può ricondurre a questo studioso) il merito di aver introdotto (e tradotto) in Italia il lavoro di Hans kelsen sulla teoria pura del diritto.
Le prime teorie: Santi Romano
Iniziamo con il soffermarci sulla concezione che lega il fenomeno giuridico al gruppo sociale, si badi bene ad ogni gruppo sociale, a dimostrazione che non esiste un solo ordinamento giuridico, quello statale. Su questa base, ogni gruppo sociale crea un ordinamento giuridico, autonomo da quello statuale, per cui ogni comunità può produrre diritto, non soltanto lo stato, ma anche la chiesa, i comuni, etc. Questa teoria è stata maggiormente struttura dal Santi Romano, in particolare giuridicizzando il concetto di “istituzione” e superando quello di comunità. In quest’ottica il diritto non si esaurisce nelle norme create dalle comunità ma è l’istituzione stessa.

L’assunto è che se il diritto è un fenomeno sociale, l’ordinamento giuridico non è composto solo da norme ma deve presuppore organizzazione e struttura, si tratta di una simbiosi tra norma, organizzazione, persone e interessi coinvolti in una società organizzata giuridicamente. Pertanto ogni istituzione è ordinamento giuridico e viceversa, ogni organizzazione sociale è destinata a diventare ordinamento giuridico perché il diritto nasce e vive nella concretezza dell’istituzione. Il merito della teoria istituzionale del Santi Romano è quello di aver palesato che il fenomeno giuridico non si esaurisce nel fenomeno normativo ma le norme stesse traggono espressione dal rapporto associativo del gruppo sociale.
Le teorie di Kelsen e Mortati
A questa teoria fa eco in senso opposto quella del Kelsen (teoria normativa) sulla dottrina pura del diritto che ha appunto ad oggetto la conoscenza del diritto. Per Kelsen non è importante chi fa le norme o come deve essere il diritto, bensì cosa sia e come si presenta. Il diritto si stacca quindi da interferenze sociologiche, etiche o politiche, l’ordinamento assume quindi un carattere piramidale, tutte le norme discendono dalla norma fondamentale (Grundnorm) che produce l’intero ordinamento a cascata.
La grundnorm è la norma fondamentale, non ha carattere strettamente giuridico, nel senso che non è una norma giuridica in senso proprio, ma è un fondamento ipotetico. Ad esempio nella monarchia assoluta la grundnorm è che la sovranità appartiene al monarca. La norma fondamentale produce l’intero ordinamento ma ne rimane estranea, non si può modificare con una riforma ma solo con rivoluzioni o conquiste militari. La terza teoria è quella di Costantino Mortati che delinea il concetto di costituzione materiale, definita come quel “nucleo essenziale di fini e di forze che regge ogni singolo ordinamento positivo”.
In Mortati dunque assume rilevanza sia l’elemento strumentale (dato dalle forze politiche) e sia l’elemento materiale (che costituisce l’idea, uno scopo unificatore di vari interessi che si aggregano attorno ad uno stato). La costituzione materiale si identifica nelle forze politiche organizzate in un dato momento storico per intrepretare gli interessi generali della collettività. La costituzione materiale è così identificata come la norma primaria da cui discende la giuridicità delle norme subalterne, essa è giuridicamente fondante.
L’analisi sociologica e teorica della proprietà
Un classico esempio di impatto sociologico giuridico lo si ravvisa per esempio se si analizza il diritto di proprietà. Invero, noi rintracciamo la normazione dell’istituto civilistico nell’art. 832 de codice civile, laddove sono caratterizzati gli aspetti fondamentali della proprietà e in essa viene definita la figura del proprietario; “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabilito dall’ordinamento giuridico”. Ora se ci fermassimo alla sola norma privatistica avremmo una visione monca, esclusivamente giuridica e privatistica dell’istituto.

Ci viene in soccorso un affondo di sociologia del diritto proprio nel riparametrare la proprietà in chiave sociale, e, il riferimento, la linea guida non può che essere la nostra Costituzione. Infatti, occorre distinguere la proprietà civilistica da quella costituzionale, quest’ultima ha una valenza socio economica. Il riferimento normativo e non solo giuridico, lo si trova negli art. 42, 43 e 44 della carta Costituzionale, si parla infatti di prospettiva costituzionale della proprietà.
Quello che emerge dal combinato sono i tre principi fondamentali della stessa, ovvero, il riconoscimento costituzionale e la sua garanzia, la riserva di legge (nel senso che solo legge può stabilire limiti e confini), e soprattutto la funzione sociale (quest’ultima rappresenta l’anima solidaristica, almeno in via di principio dell’istituto a fondamento dello stato sociale), nel senso che la ragione stessa della proprietà è quella di raggiungere fini generali ad utilità generale. Proprio questo aspetto ci pone purtroppo di fronte a quella che è una vera e propria mancata applicazione del principio stesso nonostante la sua presenza nella carta.
Conclusioni
La sociologia del diritto in Italia, assume una sua identità e consistenza grazie ai lavori di Renato Trevez, e proprio grazie al legame amicale ed accademico che egli ha, con Norberto Bobbio, che durante gli anni 60/70 viene prodotta quell’idea embrionale di disciplina formalmente riconosciuta. Una sociologia del diritto critica che trova quali principi innovatori e imprescindibili quelli che Treves identifica come “spirito critico” e “spirito dogmatico”.
Per lo studioso, per affrontare la ricerca scientifica occorrono appunto delle guide cogenti. Respingere ogni verità dogmaticamente imposta, mettere in continua discussione i risultati attesi, ed essere sempre pronti ad accogliere critiche e suggerimenti. Il ponte che lega la sociologia del diritto con la filosofia del diritto è innegabile, è proprio da questo rapporto osmotico che la disciplina per come la conosciamo oggi trova genesi e sviluppo.
Francesco Caliò
Riferimenti
- G. Campesi, L. Pannarale, I. Pupolizio, Lineamenti di sociologia del diritto, Mondadori, 2017.
- A. Cottino, Lineamenti di sociologia del diritto, Zanichelli, 2019.
- A. Febbrajo, Sociologia del diritto, Il Mulino, 2013.
- V. Ferrari, Diritto e società, elementi di sociologia del diritto, Laterza, 2012.
- V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, Laterza, 2011.
- G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Laterza, 2020.
- T. Martinez, Diritto Costituzionale, Giuffrè, 2024.
- G. Quadri, Diritto pubblico dell’economia, Cedam, 1980.
- R. Treves, Sociologia del diritto, Einaudi, 2002.


































