Il prossimo 4 marzo si andrà alle elezioni per il rinnovo delle camere. La legge elettorale con cui si andrà al voto è il cosiddetto “Rosatellum bis”, dalla consueta latinizzazione del nome del deputato, Rosato, che ha ideato e promosso questa proposta di legge divenuta poi ufficialmente legge 3 novembre 2017, n. 165  approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017 dopo essere stata approvata il precedente 18 ottobre dalla Camera e che si articola in numerosissime pagine e allegati. Vediamola nel dettaglio.

Sistema misto

Le legge elettorale è il sistema che disciplina la trasformazione di voti elettorali in seggi nelle due Camere che formano il Parlamento della Repubblica Italiana: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Il Rosatellum prevede un sistema misto di maggioritario e proporzionale:
– una quota del 36% di seggi sarà eletto col sistema maggioritario, corrispondente a 232 seggi in parlamento e 116 in senato;
– il 64% di seggi, invece, viene eletto tramite sistema proporzionale, ovvero 386 parlamentari e 193 senatori.
I restanti 12 parlamentari e 6 senatori sono invece eletti nelle circoscrizioni estere.
Ciò vuol dire che sarà eletto, per la parte maggioritaria, solo il candidato che otterrà il maggior numero di voti nelle varie circoscrizioni e, per la parte proporzionale, saranno assegnati seggi in modo proporzionale ai voti ricevuti. La soglia di sbarramento è rispettivamente del 3% per i partiti e del 10% per le coalizioni (a questa quota non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l’1% dei voti a livello nazionale). I partiti e le coalizioni sotto questa percentuale di preferenza non saranno ammessi alla ripartizione dei seggi. Non è previsto il premio di maggioranza, vale a dire una quota maggiorata di seggi, per la lista che ha ottenuto più voti. Dovranno infine essere rispettate le quote di genere: nessuno dei due generi potrà essere rappresentato in misura maggiore al 60%.

Collegi e circoscrizioni

Mappa dei collegi plurinominali relativi alla Camera
Mappa dei collegi plurinominali relativi alla Camera

L’Italia, come detto, sarà divisa in base a criteri di popolazione e demografici in 27 circoscrizioni per la Camera (più la Valle d’Aosta) e per il Senato in 20 circoscrizioni corrispondenti alle Regioni. Ogni circoscrizione contiene uno o più collegi plurinominali, ognuno dei quali è associato a un territorio che corrisponde a uno o a più collegi uninominali. Ad esempio, la circoscrizione “Piemonte I” contiene il collegio plurinominale “Piemonte 1-01” che elegge in modo proporzionale 7 deputati. All’interno del suo territorio questo è formato ulteriormente da altri 6 collegi uninominali in cui viene eletto, per ciascuno, il solo rappresentante che ha ottenuto più voti (in caso di parità sarà eletto il candidato più giovane). Per un totale quindi di 13 eletti nel collegio “Piemonte 1-01”. Ciò avviene per tutte le zone della nostra nazione e, in modo simile, anche per i candidati al Senato. È possibile candidarsi in un solo collegio maggioritario ma fino a 5 collegi plurinominali, tuttavia in caso di successo in più collegi il candidato ottiene il seggio relativo alla percentuale di voti più bassa. Il candidato però eletto in un collegio maggioritario mantiene il seggio anche se il partito a cui appartiene viene escluso dalla ripartizione proporzionale.

Il voto e le schede

Per quello che riguarda il voto, che si svolgerà in un unico turno, son sara possibile dare preferenze né eseguire il cosiddetto voto disgiunto. Gli eletti nel proporzionale che spettano a ciascuna lista non potranno essere specificati dall’elettore, ma vengono decisi secondo l’ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa. Non si può inoltre esprimere la preferenza per un candidato di un partito diverso da quello scelto. Tutto pero si riduce al momento del voto. Si riceveranno due schede elettorali: una per la Camera e una per il Senato. Mettendo un segno sul simbolo di una lista, il voto va alla lista, per quello che riguarda il proporzionale, e si estende anche al candidato che quella lista sostiene nel maggioritario; scegliendo invece direttamente il candidato, il voto si spalma sulle liste che lo sostengono per il proporzionale.

Il Governo

Una volta formato il Parlamento si passa alla costituzione del Governo, formato dal Consiglio dei Ministri, nonché dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Come riportato dalla Costituzione, “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri”. Il Presidente conferisce quindi l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ma prima di assumere le funzioni il Presidente del Consiglio e i Ministri devono dapprima prestare giuramento alla Repubblica con le rituali “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della nazione“. Infine deve ottenere la fiducia dalle camere e iniziare cosi l’impegno legislativo.

Valerio Adolini

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