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	<title>sociologia del diritto Archivi - Sociologicamente</title>
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	<description>Fatti sociali, Sociologia, Informazione</description>
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	<title>sociologia del diritto Archivi - Sociologicamente</title>
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		<title>Un utile strumento penale per la Sociologia della tutela del lavoro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sociologicamente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 17:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia del diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il controllo giudiziario previsto dall’art. 3 l. n. 199/2016 si propone come misura cautelare reale alternativa al sequestro interdittivo nei procedimenti per sfruttamento del lavoro. Un recente decreto del Tribunale di Milano ne offre un’applicazione paradigmatica, fondata su un’attenta valutazione del nesso di strumentalità tra organizzazione dell’ impresa e reato. La misura si carica così [&#8230;]</p>
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<p><em>Il controllo giudiziario previsto dall’art. 3 l. n. 199/2016 si propone come misura cautelare reale alternativa al sequestro interdittivo nei procedimenti per sfruttamento del lavoro. Un recente decreto del Tribunale di Milano ne offre un’applicazione paradigmatica, fondata su un’attenta valutazione del nesso di strumentalità tra organizzazione dell’ impresa e reato. La misura si carica così di una valenza sociale inedita, orientata alla trasformazione etica dell’organizzazione aziendale più che alla sua compromissione.</em></p>



<h2 class="wp-block-heading">Il controllo giudiziario nella cornice normativa dell’art. 3 l. n. 199/2016</h2>



<p>Un recente intervento giudiziario su una nota piattaforma di “food delivery” ha disposto il &nbsp;controllo giudiziario dell’azienda ai sensi <strong>dell’art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199 <em>(Disposizioni in materia di contrasto al caporalato e di tutela del lavoro agricolo),</em> </strong>disposizione che si innesta nel sistema delle misure cautelari reali previste dal codice di procedura penale, richiamando espressamente l’art. 321 c.p.p.. La norma consente che nei procedimenti per il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. <em>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</em>) si possa disporre il «controllo giudiziario» in luogo del sequestro, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa determinare gravi ripercussioni occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.</p>



<p>La Corte di cassazione ha chiarito che tale strumento non rappresenta un’eccezione, ma una alternativa alla ratio del sequestro preventivo volta ad evitare l’aggravarsi delle conseguenze del reato. <strong>In particolare, si è affermato che «nel caso di sequestro preventivo “impeditivo”, la misura cautelare reale può essere sostituita da quella del controllo giudiziario, disciplinata secondo le regole previste dai primi tre commi dell’art. 3 della legge n. 199 del 2016» (Cass., sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763, dep. 2019, Rv. 275886).</strong> Il legislatore affida all’amministratore giudiziario un ruolo attivo e non meramente conservativo: affianca l’imprenditore nella gestione, autorizza gli atti utili all’impresa, riferisce periodicamente al giudice e, soprattutto, controlla il rispetto delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce indice di sfruttamento ai sensi dell’art. 603-bis c.p., procedendo alla regolarizzazione dei lavoratori e adottando misure idonee a prevenire la reiterazione delle violazioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il requisito della proporzionalità della misura</h2>



<p>Nell’ applicazione del controllo giudiziario è necessario valorizzare il <strong>principio di proporzionalità</strong> della misura cautelare reale, muovendo dalla distinzione, ormai consolidata in giurisprudenza, tra il sequestro finalizzato alla confisca e il sequestro di natura impeditiva, evidenziandosi come la confisca dell’azienda non debba costituire un esito necessario in ogni ipotesi di sfruttamento lavorativo. <strong>Secondo la Suprema Corte, infatti, la confisca presuppone «la sussistenza di un nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità tra il bene e la condotta criminosa», da valutarsi anche alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura (Cass., sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 17763, cit.).</strong></p>



<p>Non può infatti &nbsp;ritenersi automatica la riconducibilità dell’intera organizzazione aziendale al reato: è necessario distinguere se l’impresa sia stata costituita <strong>al fine precipuo di commettere l’illecito</strong> oppure se lo sfruttamento abbia riguardato soltanto una parte dei lavoratori impiegati. In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha confermato la necessità di un’analisi concreta e proporzionata caso per caso. Ad esempio, <strong>Cass., sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 13876</strong> ha ritenuto adeguatamente motivata l’esclusione del nesso di strumentalità tra l’azienda e il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. quando lo sfruttamento non risulta consustanziale alla struttura dell’impresa.</p>



<p>Questa lettura rafforza la funzione del controllo giudiziario come <strong>misura cautelare proporzionata</strong>, che mira a incidere sull’organizzazione in modo mirato, evitando di compromettere l’intera attività economica quando non risulti strutturalmente coinvolta nel reato. In tal modo, la misura realizza un equilibrio tra la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dei principi di continuità dell’impresa.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La responsabilità dell’ente nell’organizzazione dell’illecito</h2>



<p>In uno dei passaggi più significativi del provvedimento adottato dall’Autorità Giudiziaria <em>(Decreto di controllo giudiziario in via d’urgenza ex art. 3 l. 199/2016 N. 17284/21 R.G.N.R. mod. 21, Procura della Repubblica di Milano)</em> si rimarca l’esplicito superamento di una lettura meramente individualistica dello sfruttamento lavorativo. <strong>Il provvedimento si colloca in una prospettiva che attribuisce rilievo decisivo al contesto organizzativo in cui le condotte si sono sviluppate, richiamando un approccio ormai consolidato nello studio della “criminalità di impresa”</strong>. In tal senso, <strong>il decreto richiama espressamente la riflessione di John Braithwaite (in s</strong><strong><em> </em></strong><strong><em>Shame and Reintegration</em></strong><strong>, Cambridge University Press, 1989)</strong><strong> </strong><strong>secondo cui le condotte illecite maturano spesso in “ambienti organizzativi tossici” e non possono essere spiegate facendo esclusivo riferimento a presunte deviazioni patologiche del singolo.</strong><strong></strong></p>



<p>Questa impostazione trova un solido ancoraggio nella giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti ex <strong>d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231</strong> <em>(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)</em><strong>. </strong>In particolare, la sentenza <em>Impregilo bis</em> ha affermato che «l’esonero dell’ente dalla responsabilità da reato può trovare una ragione giustificativa solamente in quanto la condotta dell’organo apicale rappresenti una dissociazione dello stesso dalla politica d’impresa» (Cass., sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401). La situazione che deve rappresentarsi pertanto è che &nbsp;il reato costituisca attuazione di una strategia aziendale orientata all’illecito e che il modello organizzativo si riveli inidoneo, poiché il vertice agisce per realizzare una diversa politica di impresa che rinnega le esigenze di legalità.</p>



<p><strong>Il controllo giudiziario si inserisce così in una più ampia linea evolutiva dell’ordinamento, che comprende strumenti in materia di criminalità economica e organizzata quali gli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, l’art. 15 del d.lgs. n. 231/2001 e l’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, tutti accomunati dall’obiettivo di incidere sulle strutture organizzative che generano l’illecito</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il bene giuridico tutelato e la “messa alla prova” dell’impresa</h2>



<p>Altri profili essenziali occorre mettere in luce sulla natura fattuale dei presupposti dell’istituto del controllo giudiziario. <strong>All’origine vi è dunque il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che è collocato dal legislatore tra i reati contro la libertà individuale, </strong>a conferma della particolare pregnanza del bene giuridico tutelato. Infatti lo sfruttamento lavorativo produce retribuzione insufficiente e dunque “lavoro povero” (dalle indagini del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro risulterebbe documentata una riduzione del &#8211; 80 % rispetto alla retribuzione pattuita dalla contrattazione collettiva) una condizione di vulnerabilità che travalica la dimensione economica, incidendo sulla dignità e sulla capacità di autodeterminazione della persona. In tale contesto, il controllo giudiziario assume dunque &nbsp;la funzione di una vera e propria <strong>“moderna messa alla prova aziendale”</strong>, secondo l’espressione utilizzata dalla Corte di cassazione (Cass., sez. III, 10 marzo 2021, n. 9122). La misura consente infatti di intervenire sulle relazioni patologiche instaurate all’interno dell’organizzazione produttiva, rimuovendo le condizioni che hanno favorito lo sfruttamento e impedendo che il sistema illecito si riproduca nel tempo.</p>



<p>Vale dunque sottolineare come ancora lo stesso provvedimento dell’A.G. milanese si chiuda con <strong>una significativa notazione di carattere culturale e sociale &#8211; oltre che rigorosamente giuridica &nbsp;&#8211; sul bene tutelato dall’art. 603-bis c.p.: la collocazione della fattispecie è stata voluta dal legislatore tra i delitti contro la libertà individuale, </strong>il che segnala che <strong>lo sfruttamento del lavoro non incide soltanto sul sinallagma contrattuale, ma compromette dimensioni essenziali della persona.</strong> Puntuale è anche il richiamo al lavoro povero che non si esaurisce in un dato reddituale, ma costituisce un pregiudizio esistenziale, una “<strong>malattia che insidia l’anima</strong>. <strong>La povertà consuma le vite, erode le risorse mentali, limita le capacità cognitive e distrugge le prospettive di vita” (<em>Lancet</em> , vol. 394, 3 agosto 2019, sezione <em>Perspective</em>).</strong> In tale scenario, è tempo dunque che la società civile sostenga l’esigenza insopprimibile di un diritto penale del lavoro “maturo”, capace di coniugare proporzionalità ed etica pubblica, riconoscendo che la libertà può essere compromessa non solo dalla violenza manifesta, ma anche dall’abuso nell’ organizzazione del mercato e delle imprese.</p>



<p><strong><a href="https://www.giurisprudenzapenale.com/autori/maurizio-delli-santi/" type="link" id="https://www.giurisprudenzapenale.com/autori/maurizio-delli-santi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Maurizio Delli Santi</a></strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Fonti e riferimenti bibliografi essenziali</h2>



<p><strong>Normativa</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Costituzione della Repubblica italiana</strong>, art. 36</li>



<li><strong>Codice penale</strong>, art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</li>



<li><strong>Codice di procedura penale</strong>, art. 321 e ss. (Sequestro preventivo)</li>



<li><strong>Legge 29 ottobre 2016, n. 199</strong>, art. 3 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo)</li>



<li><strong>Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</strong>, artt. 5, 15 e 25-quinquies (Responsabilità amministrativa degli enti)</li>



<li><strong>Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</strong> (Codice antimafia), artt. 34, 34-bis e 94 bis</li>



<li><strong>Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90</strong>, art. 32, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese)</li>



<li><strong>Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14</strong> (Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari)</li>
</ul>



<p><strong>Giurisprudenza</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2018 (dep. 2019), n. 17763, Rv. 275886</strong></li>



<li><strong>Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2020, n. 13876 (non massimata)</strong></li>



<li><strong>Cass. pen., 17 novembre 2021, n. 40544</strong>– <strong>Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2021, n. 9122</strong></li>



<li><strong>Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2022, n. 23401</strong> (<em>Impregilo bis</em>)<br><br></li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Dottrina e bibliografia essenziale</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>J. Braithwaite</strong>, <em>Crime, Shame and Reintegration</em>, Cambridge University Press, 1989– <strong>G. De Simone</strong>, <em>Il reato di caporalato e sfruttamento del lavoro</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 2017</li>



<li><strong>F. Viganò</strong>, <em>Sfruttamento del lavoro e tutela penale della dignità</em>, in <em>Riv. it. dir. proc. pen.</em>, 2018</li>



<li><strong>A. Alessandri</strong>, <em>Responsabilità da reato degli enti e politica di impresa</em>, in <em>Cassazione penale</em>, 2022</li>



<li><strong>Relazione conclusiva del Tavolo tecnico per la riforma della responsabilità amministrativa degli enti</strong>, Ministero della Giustizia, 2022<br>(Richiamata in relazione alla nozione di politica di impresa e alla giurisprudenza <em>Impregilo bis</em>)</li>



<li><strong>M. Pelissero</strong>, <em>Il controllo giudiziario dell’impresa tra diritto penale e prevenzione</em>, in <em>Sistema penale</em>, 2021</li>



<li><strong>S. Zirulia</strong>, <em>Le misure reali nel diritto penale del lavoro</em>, in <em>Diritto penale e processo</em>, 2020</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Sciopero e manifestazione: il linguaggio collettivo del dissenso</title>
		<link>https://sociologicamente.it/sciopero-e-manifestazione-il-linguaggio-collettivo-del-dissenso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco D'Ambrosio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[attivismo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In molti li associano semplicemente a cortei rumorosi o giornate in cui le città si fermano. Eppure, lo sciopero e la manifestazione sono modalità essenziali della democrazia sociale: strumenti attraverso cui la collettività (o una parte di essa) esprime dissenso, reclama diritti, mette in crisi l’ordine dato. In questo senso, essi incarnano un linguaggio che [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In molti li associano semplicemente a cortei rumorosi o giornate in cui le città si fermano. Eppure, lo <strong>sciopero</strong> e la <strong>manifestazione</strong> sono modalità essenziali della democrazia sociale: strumenti attraverso cui la collettività (o una parte di essa) esprime dissenso, reclama diritti, mette in crisi l’ordine dato. In questo senso, essi incarnano un linguaggio che non passa solo per le urne, ma per il corpo, lo spazio urbano, la visibilità.</p>



<p><mark style="background-color:#ff6900" class="has-inline-color has-black-color">In questo articolo proviamo a esplorare le funzioni sociologiche di questi atti collettivi</mark>, il loro fondamento teorico, i limiti e le sfide che il contesto contemporaneo pone.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Sciopero e manifestazione: definizioni e cautele concettuali</h2>



<p>Prima di tutto, è utile chiarire cosa intendiamo con questi termini:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Sciopero</strong>: cessazione collettiva dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori, con l’obiettivo di ottenere concessioni contrattuali, difendere condizioni di lavoro, opporsi a politiche che considerano ingiuste.</li>



<li><strong>Manifestazione</strong> (o protesta, corteo, sit-in): mobilitazione pubblica in spazi visibili (piazze, strade), con cartelli, slogan, simboli, discorsi, per richiamare l’attenzione su temi sociali, politici, economici.</li>
</ul>



<p>Entrambe rientrano nel più ampio campo delle <strong>azioni collettive</strong>: forme di comportamento delle persone unite dal tentativo di influenzare l’ordine esistente (politico, economico, culturale). <strong>Secondo la Treccani</strong>, «vi è conflitto sociale quando un gruppo avanza pretese che, se accolte, danneggerebbero gli interessi altrui»; lo sciopero e le manifestazioni sono modalità di rendere manifesto quel conflitto. Tuttavia, non vanno considerati come strumenti neutri: sono sempre <strong>contingenti</strong>, mediati da rapporti di potere, risorse, cultura, contesto istituzionale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le funzioni sociologiche delle proteste collettive</h2>



<p>Ora, cerchiamo di mettere in luce le principali funzioni che scioperi e manifestazioni svolgono nella società:</p>



<h4 class="wp-block-heading">a) Visibilità e riconoscimento</h4>



<p>Molte richieste sociali resterebbero invisibili se non si trasformassero in atti che “occupano” spazio pubblico. Attraverso il corteo, il manifestante prende parola, conquista visibilità, sfida il monopolio simbolico delle istituzioni. In questo senso, la dimensione simbolica è centrale: il gesto pubblico vale più delle parole private.</p>



<p>Charles Tilly ha contribuito significativamente a questa linea di pensiero. Nella sua prospettiva di <strong>politica contenziosa</strong> (contentious politics), le proteste sono interlocutrici della politica istituzionale ma non separate da essa: interagiscono, negoziano, si contendono riconoscimento e risorse. (Tilly,2022). Tilly rifiuta spiegazioni riduzionistiche (economiche o psicologiche) che attribuiscono il protestare a cause uniche; preferisce un approccio relazionale che consideri il contesto, le opportunità e le strategie dei movimenti. <a href="https://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/6055/4/violencia_%20colectiva_preliminares.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(ivi p. 50).</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">b) Mediazione di identità e coesione</h4>



<p>Partecipare a uno sciopero o a una manifestazione crea un senso di collettività: simboli condivisi, slogan, appartenenza. Non è raro che persone che non si conoscevano prima si riconoscano in una causa comune. In molti studi su movimenti sociali, questo aspetto identitario è fondamentale: la mobilitazione produce soggettività (un “noi”) che amplifica la forza del messaggio.</p>



<p>Alberto Melucci è uno degli autori che ha insistito su questa dimensione “culturale”, analizzando come i movimenti costruiscano significati condivisi, cerchino visibilità, propongano interpretazioni del mondo. (Vedi, ad esempio, riflessioni sulla <a href="https://amzn.to/48OmFt3" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sociologia di confine dedicata a Melucc</a>i) </p>



<h4 class="wp-block-heading">c) Pressione sulle istituzioni e “mostrare la crisi”</h4>



<p>Lo sciopero in particolare ha una dimensione funzionale: interrompe un flusso produttivo, mette in crisi temporaneamente l’ordine istituzionale e mostra la fragilità del sistema se la protesta è sufficientemente ampia. È un gesto che dice: «Il sistema non può ignorarci». Questo effetto di pressione non è automatico: dipende dalla centralità del settore che sciopera, dal grado di alleanza con altri attori e dall’attenzione pubblica che riesce a mobilitare.</p>



<h4 class="wp-block-heading">d) Rituali sociali e ritualizzazione del dissenso</h4>



<p>Molte manifestazioni seguono rituali: cortei in date simboliche, momenti commemorativi, usi del lutto, ecc. Ciò non le rende futili: il rituale possiede forza simbolica, legittima il diritto al dissenso in società che riconoscono l’ordine pubblico. In certi casi, anche quando non ottengono vittorie immediate, lasciano “tracce” nella memoria collettiva e alimentano future mobilitazioni.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Teorie dell’azione collettiva: opportunità, risorse e costi</h3>



<p>Affinché uno sciopero o una manifestazione emergano, devono esserci condizioni favorevoli. Le teorie sociologiche hanno proposto vari modelli:</p>



<p>Mancur Olson, nel suo classico <em>The Logic of Collective Action</em>, osserva che gli individui razionali tendono a “free ride” (ovvero a non partecipare quando possono godere dei benefici anche senza contribuire), a meno che non vi siano incentivi selettivi per chi partecipa. Applicato alle proteste, ciò significa che affinché molte persone partecipino bisogna che i costi (tempi, rischi, sanzioni) siano compensati da motivazioni forti (identità, solidarietà, efficacia) o incentivi concreti. Un’altra linea (teoria della mobilitazione delle risorse) enfatizza l’importanza di risorse materiali (soldi, reti organizzative, mezzi di comunicazione) e capacità di coordinamento per trasformare potenziale di protesta in azione concreta. Chi ha strutture organizzative (sindacati, associazioni) è avvantaggiato.</p>


<div class="wp-block-image is-style-rounded">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202-1024x683.jpg" alt="la réforme des retraites" class="wp-image-15235" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202-1024x683.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202-300x200.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202-768x512.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202-1536x1024.jpg 1536w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202-696x464.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202-1068x712.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202-630x420.jpg 630w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/06/la-reforme-des-retraites-Paris_le_28_mars_202.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">approfondisci con &#8220;<a href="https://sociologicamente.it/reforme-des-retraites-piazze-francesi-in-protesta/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Réforme des rétraites: piazze francesi in protesta</a>&#8221; di <strong>Andrea Gruttad’Auria</strong><br>Crediti: Jules*, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons<br></figcaption></figure>
</div>


<p>Secondo McAdam, Tarrow e Tilly, l’emergere delle proteste dipende anche da <strong>opportunità politiche</strong>: aperture istituzionali, alleanze politiche, crisi legittimativa dell’ordine, scarsità di costi repressivi. Le proteste, in questa prospettiva, sono modalità che rispondono a contingenze del sistema politico.  In altre parole: anche se c’è malcontento, non tutte le società o i momenti storici “fertili” favoriscono la mobilitazione.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Limiti e rischi di sciopero e manifestazione nel contesto contemporaneo</h3>



<p>Non tutto è rose e fiori. Ecco alcuni ostacoli e tensioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Rappresentanza e legittimità</strong>: quando una manifestazione raccoglie voci diverse, chi parla “per conto di tutti”? Il rischio è che alcune rivendicazioni possano essere cooptate o strumentalizzate da attori con maggiore potere.</li>



<li><strong>Efficacia reale</strong>: non tutte le manifestazioni o scioperi ottengono cambiamenti concreti. Il “successo” può essere simbolico, parziale o ritardato.</li>



<li><strong>Repressione e criminalizzazione</strong>: in contesti autoritari o polarizzati, la protesta può essere repressa con leggi, uso della forza o denunce, spaventando chi vuole partecipare.</li>



<li><strong>Digitalizzazione e “slacktivism”</strong>: con l’avvento dei social media, è aumentata la possibilità della protesta online (hashtag, petizioni, campagne digitali). Ma questi strumenti rischiano di smorzare l’appello all’azione fisica: l’impegno può diventare superficiale. Tuttavia, la dimensione fisica del dissenso (corpi in piazza) conserva un impatto simbolico che la rete da sola fatica a eguagliare.</li>
</ul>



<h3 class="wp-block-heading">Uno sguardo storico: l’evoluzione del repertorio di protesta</h3>



<p>Un concetto importante è <strong>repertorio di protesta</strong>: l’insieme delle modalità che un movimento sociale può usare (scioperi, marce, sit-in, boicottaggi, flash mob, manifestazioni digitali). Nel corso del XX e XXI secolo, il repertorio si è ampliato e diversificato, in risposta a cambiamenti tecnologici, regolamentazioni urbane e mutate sensibilità politiche. Ciò che non era possibile negli anni ’50 (ad esempio, occupazioni transfrontaliere, proteste flash mob globali) oggi è quasi “normale”. Charles Tilly ha utilizzato il concetto di “esposizioni” (events) come momenti visibili di mobilitazione nel tempo storico, riconoscendo la variabilità del repertorio connessa alla struttura politica del contesto.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il caso Sumud Flotilla come esempio di azione collettiva</h2>



<p>Le recenti mobilitazioni sorte in sostegno alla <strong>Global Sumud Flotilla</strong> rappresentano un banco di prova utile per osservare come le dinamiche teoriche delle proteste collettive trovino espressione nella realtà concreta. L’intercettazione della flottiglia ha trasformato un conflitto apparentemente distante in occasione di mobilitazione locale e transnazionale: scioperi proclamati in Italia, cortei nelle principali città europee, blocchi nei porti e presìdi simbolici davanti a consolati e ambasciate.</p>



<p>In primo luogo, queste manifestazioni hanno reso evidente la funzione di <strong>visibilità</strong>: un tema che rischiava di restare confinato nei rapporti diplomatici è stato riportato nello spazio pubblico attraverso corpi, striscioni e slogan. La protesta, in questo senso, non si limita a denunciare ma a <em>mettere in scena</em> il conflitto, confermandone la centralità sociale.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/10/global-sumud-flottilla-1.jpg"><img decoding="async" width="763" height="494" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/10/global-sumud-flottilla-1.jpg" alt="" class="wp-image-18515" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/10/global-sumud-flottilla-1.jpg 763w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/10/global-sumud-flottilla-1-300x194.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/10/global-sumud-flottilla-1-696x451.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/10/global-sumud-flottilla-1-649x420.jpg 649w" sizes="(max-width: 763px) 100vw, 763px" /></a></figure>



<p>In secondo luogo, si è assistito alla formazione di un <strong>noi collettivo</strong>: lavoratori, studenti, comunità diasporiche e associazioni pacifiste hanno condiviso lo stesso spazio e la stessa causa. Come ricordato da Melucci, la protesta non è solo strumento di rivendicazione, ma anche occasione di costruzione identitaria e di elaborazione culturale.</p>



<p>Non meno rilevante è stata la dimensione di <strong>pressione istituzionale</strong>: scioperi e blocchi portuali hanno mostrato la capacità di incidere materialmente su flussi economici e logistiche, segnalando che l’ordine sociale non è neutrale ma dipende dalla cooperazione di chi lavora. Qui si manifesta quella “politica contenziosa” descritta da Tilly, in cui la protesta entra in dialogo conflittuale con le istituzioni.</p>



<p>Infine, la componente <strong>rituale</strong> delle piazze – bandiere, cori, sit-in – ha svolto una funzione integrativa, rafforzando legami sociali e creando memoria condivisa. Anche in assenza di risultati immediati, simili pratiche sedimentano tracce nel tempo, mantenendo vivo il tema e legittimando il diritto al dissenso.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Riferimenti</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>Castañeda, E., &amp; Schneider, C. L. (Eds.). (2022). <em>Charles Tilly: sobre violencia colectiva, política contenciosa y cambio social: antología selecta</em> (J. C. Tarriba, Trad.). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales.</li>



<li>Olson, M. (2013). <em>La logica dell’azione collettiva</em>. Milano: Ledizioni.</li>



<li>Tilly, C., McAdam, D., &amp; Tarrow, S. (2001). Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press.</li>
</ul>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2022/06/Francesco-DAmbrosio-Caporedattore-sociologicamente.jpeg" width="100"  height="100" alt="Francesco D&#039;Ambrosio Caporedattore sociologicamente" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://sociologicamente.it/author/francescodambrosio/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Francesco D&#039;Ambrosio</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Docente di comunicazione e Gestione HR. Giornalista pubblicista laureato in Sociologia con lode. Redattore capo di Sociologicamente.it.<br />
<i><a href="https://docs.google.com/document/d/1lTd2eP35pV6axDpBbvuyWI6nmzqzkCOQ/edit?usp=sharing&amp;ouid=117395073988038250447&amp;rtpof=true&amp;sd=true">PUBBLICAZIONI</a> | <a href="https://www.linkedin.com/in/francescodambrosio-sociologo-orientatore-hr/">LINKEDIN </a></i></p>
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		<title>Sociologia del diritto: autori e teorie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Sociologicamente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 17:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[I Grandi Sociologi]]></category>
		<category><![CDATA[autori]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia del diritto]]></category>
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<p><strong>La definizione della sociologia del diritto come disciplina non ha carattere univoco,</strong> si parla infatti anche di sociologia giuridica sia come sinonimo, che per caratteristiche diverse. Cercheremo in questa sede di dare prima una qualificazione scientifica della materia e successivamente ci focalizzeremo brevemente sugli studiosi primari e su quelli cd contemporanei, per poi tracciare il substrato teorico sul quale poggia l’intera materia. </p>



<p><strong>Il rapporto tra diritto e sociologia è necessariamente biunivoco</strong>, infatti non è un caso che ogni branca del diritto è sempre affiancata come fosse un’ombra, da una&nbsp; disciplina sociale; il diritto costituzionale con la scienza politica e la sociologia politica, il diritto amministrativo con la scienza dell’amministrazione e la sociologia dell’organizzazione, il diritto penale con la sociologia della devianza e la criminologia, il diritto del lavoro con la sociologia del lavoro e le relazioni industriali e cosi via. Non mancano autori e ricerche che sostengono anche che si possa addivenire ad una sociologia dei singoli istituti giuridici (per esempio una sociologia della proprietà o dei contratti). &nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Ambito e caratteristiche della sociologia del diritto</h2>



<p>Con la definizione di sociologia del diritto o di sociologia giuridica viene indicata una materia che si occupa dell’analisi delle relazioni o rapporti tra il diritto e la società. Essa, non ha una datazione certa come nascita, poiché<strong> il suo sviluppo è stato progressivo e non sempre lineare, </strong>non mancano infatti contaminazioni con altre discipline (si pensi alla filosofia del diritto). Possiamo certamente constatare che vi sono due periodi, il primo con gli autori iniziali (che si indentificano con i padri della sociologia), e il secondo cd successivo, che ha visto il proliferare di studi e ricerche sul campo da parte di studiosi americani prima e europei dopo. </p>


<div class="wp-block-image is-style-default">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa-1024x576.jpg" alt="giustizia riparativa sociologia diritto" class="wp-image-15502" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa-1024x576.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa-300x169.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa-768x432.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa-1536x864.jpg 1536w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa-696x392.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa-1068x601.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa-747x420.jpg 747w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2023/09/giustizia-riparativa.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Approfondisci con &#8211; <a href="https://sociologicamente.it/giustizia-riparativa-appunti-di-sociologia-del-diritto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Giustizia riparativa: appunti di sociologia del diritto,</a> di Filomena Oronzo</figcaption></figure>
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<p>La sociologia del diritto analizza due grandi campi, da un lato il focus è indirizzato sulla problematica della <strong>società nel diritto</strong>, da un’altra angolazione invece, l’analisi è posta sul problema del <strong>diritto nella società. </strong>Si tratta in sostanza di definire nel primo caso le modalità comportamentali, gli atteggiamenti che i singoli individui o gruppi pongono in essere sia in senso positivo che negativo (attuazione o non attuazione delle norme giuridiche), e nel secondo caso il posizionamento che ha il diritto, la funzione e il fine nella società stessa. Proprio su questa dicotomia si struttura la distinzione tra sociologia del diritto e sociologia nel diritto. </p>



<p><strong>Questa apparente distinzione si può semplificare con l’attribuzione ai giuristi della prima e ai sociologi della seconda, </strong>in particolare per i giuristi il problema cardine è relativo alle ricerche sulla produzione delle norme, sull’attuazione ovvero sulla loro non attuazione. Per i sociologi invece il focus si sposta su alcuni concetti basilari come, il controllo, la devianza, il ruolo, lo status, il conflitto, etc. Il binomio società e diritto accompagna tutto il percorso della disciplina da ogni angolazione la si guardi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Autori per la sociologia del diritto: da Durkheim a Engels</h2>



<p>La sociologia del diritto, anche se come disciplina si afferma in modo relativamente recente, affonda le sue origini già in autori del passato. Senza voler procedere troppo indietro nel tempo, si possono rintracciare le prime sembianze in studiosi appartenenti al giusnaturalismo, come Giambattista Vico e il Montesquieu. Notevole è la figura di <strong>Durkheim,</strong> che ipotizza il diritto come simbolo della solidarietà sociale, a lui si deve lo sviluppo della teoria completa delle sanzioni giuridiche, oltre ad altri innumerevoli studi, come quello sul suicidio. </p>



<p>Sulla stessa matrice è possibile collocare <strong>Ferdinand Tönnies, </strong>che sviluppa il concetto della doppia organizzazione sociale, la comunità e la società, collegate a due forme di diritto. L’affondo nelle dottrine politiche è invece legato a Karl Marx e Friedrich Engels. Ad essi si deve la visione del diritto in quanto legato al modo di produzione economica. Il diritto è per essi una proiezione sovrastrutturale nei rapporti di produzione e di dominio di classe. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Autori per la sociologia del diritto: da Jhering a Lhumann</h2>



<p>Tra le dottrine giuridiche necessita citare l’apporto di Rudolf Von Jhering, secondo il quale il diritto emana dalla società e con essa si evolve. In Francia gli studi di Leon Deguit e Francois Géni puntano sulla cd scuola positiva criminale. &nbsp;Il pluralismo giuridico moderno invece è approfondito da autori come <strong>Eugen Ehrlich </strong>e al costituzionalista <strong>Santi Romano, insieme a Georges Gurvitch che sviluppa la teoria sistematica dei rapporti tra diritto e società. </strong></p>



<p>Non si possono ovviamente non citare i lavori di <strong>Max Weber e Hans Kelsen</strong>, il primo sul senso dell’azione sociale, il secondo sulla teoria formale e pura del diritto. Il diritto inoltre è visto come uno strumento di lubrificazione della società indirizzato a facilitare l’interazione sociale e ridurre i conflitti, questo è un filone legato alle correnti struttural-funzionaliste, da <strong>T. Parsons a Niklas Lhumann.</strong> Per Ralf Dahrendorf e Pareto il diritto non avrebbe un motivo fondante nell’integrazione, bensì nel controllo sociale verticale e discendente.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il diritto come funzione e come fine</h2>



<p>Non si può non considerare l’intervento di Norberto Bobbio nel 1974 ai lavori che diedero inizio alla rivista sociologia del diritto. In esso, lo studioso traccia chiaramente i confini tra filosofia del diritto o teoria generale e sociologia del diritto, contribuendo in tal modo ad essere promotore della disciplina stessa. In particolare Bobbio si sofferma su che cosa e come debba essere considerata la differenziazione delle due aree nell’ottica della funzione del diritto. </p>



<p><strong>La sociologia vede nel diritto ciò che lo ricongiunge alla società piuttosto ciò che lo separa,</strong> la teoria generale invece ha cura nell’analizzare ogni forma di esperienza giuridicamente rilevante. La sociologia prende in esame il diritto come sistema dipendente dalla società globale, la teoria generale o se vogliamo filosofia del diritto lo analizza come sistema indipendente. </p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full is-resized"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/rivista-sociologia-del-diritto.jpg"><img decoding="async" width="604" height="593" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/rivista-sociologia-del-diritto.jpg" alt="" class="wp-image-17687" style="width:389px;height:auto" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/rivista-sociologia-del-diritto.jpg 604w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/rivista-sociologia-del-diritto-300x295.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/rivista-sociologia-del-diritto-428x420.jpg 428w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" /></a><figcaption class="wp-element-caption"><a href="https://riviste.unimi.it/index.php/sociologiadeldiritto" target="_blank" rel="noreferrer noopener">APPROFONDISCI CON QUESTO NUMERO DELLA RIVISTA</a></figcaption></figure>
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<p>Ancora, la sociologia punta sulla funzione del diritto, la teoria generale sulla struttura. Analogamente, lo studio del fine del diritto pur appartenendo ad altre discipline viene anche trattato nella sociologia del diritto. In particolare <strong>questa analisi la si rintraccia nel legame con la funzione del diritto stesso in ottica di rapporto comparato</strong>. </p>



<p>Il fine ultimo del diritto è la giustizia, in sostanza si tratta di individuare l’obbiettivo ideale a cui il diritto dovrebbe tendere contribuendo dunque ad una società orientata verso appunto alla giustizia. Si tratta secondo Treves di un obbiettivo ideale, tant’è che ci si imbatte nella crisi dello stato sociale. Crisi che appare in una modalità imponente attraverso la perdita del primato della politica (che dovrebbe essere il motore normativo) sulla finanza, determinando di fatto che poteri economici oligarchici decidano le sorti di intere nazioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Tracce di sociologia costituzionale</h2>



<p>Si potrebbe parlare di sociologia costituzionale laddove si affonda l’analisi nei principi fondanti un ordinamento giuridico così come proposta da alcuni illustri studiosi, che pur essendo di estrazione disciplinare diversa, hanno contribuito in chiave sociologica ad una ricostruzione del diritto come architettura strutturale. Nel fare questa ricostruzione, ne citeremo tre (Santi Romano, Hans Kelsen, Costantino Mortati) che si sono occupati di questo aspetto, non senza dimenticare che si deve a Renato Treves (la nascita della sociologia del diritto in Italia la si può ricondurre a questo studioso) il merito di aver introdotto (e tradotto) in Italia il lavoro di Hans kelsen sulla teoria pura del diritto. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Le prime teorie: Santi Romano</h3>



<p>Iniziamo con il soffermarci sulla concezione che lega il fenomeno giuridico al gruppo sociale, <strong>si badi bene ad ogni gruppo sociale,</strong> a dimostrazione che non esiste un solo ordinamento giuridico, quello statale. Su questa base, ogni gruppo sociale crea un ordinamento giuridico, autonomo da quello statuale, per cui ogni comunità può produrre diritto, non soltanto lo stato, ma anche la chiesa, i comuni, etc. Questa teoria è stata maggiormente struttura dal Santi Romano, in particolare giuridicizzando il concetto di “istituzione” e superando quello di comunità. In quest’ottica il diritto non si esaurisce nelle norme create dalle comunità ma è l’istituzione stessa. </p>



<figure class="wp-block-image size-full is-style-rounded"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/sociologia-del-diritto-autori-e-teorie-immagine-generata-con-IA.jpg"><img decoding="async" width="876" height="446" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/sociologia-del-diritto-autori-e-teorie-immagine-generata-con-IA.jpg" alt="sociologia del diritto autori e teorie immagine generata con IA" class="wp-image-17686" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/sociologia-del-diritto-autori-e-teorie-immagine-generata-con-IA.jpg 876w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/sociologia-del-diritto-autori-e-teorie-immagine-generata-con-IA-300x153.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/sociologia-del-diritto-autori-e-teorie-immagine-generata-con-IA-768x391.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/sociologia-del-diritto-autori-e-teorie-immagine-generata-con-IA-696x354.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2025/02/sociologia-del-diritto-autori-e-teorie-immagine-generata-con-IA-825x420.jpg 825w" sizes="(max-width: 876px) 100vw, 876px" /></a></figure>



<p>L’assunto è che <strong>se il diritto è un fenomeno sociale, l’ordinamento giuridico non è composto solo da norme ma deve presuppore organizzazione e struttura,</strong> si tratta di una simbiosi tra norma, organizzazione, persone e interessi coinvolti in una società organizzata giuridicamente. Pertanto ogni istituzione è ordinamento giuridico e viceversa, ogni organizzazione sociale è destinata a diventare ordinamento giuridico perché il diritto nasce e vive nella concretezza dell’istituzione. Il merito della teoria istituzionale del Santi Romano è quello di aver palesato che il fenomeno giuridico non si esaurisce nel fenomeno normativo ma le norme stesse traggono espressione dal rapporto associativo del gruppo sociale. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Le teorie di Kelsen e Mortati</h3>



<p>A questa teoria fa eco in senso opposto quella del Kelsen (teoria normativa) sulla dottrina pura del diritto che ha appunto ad oggetto la conoscenza del diritto. Per Kelsen non è importante chi fa le norme o come deve essere il diritto, bensì cosa sia e come si presenta. <strong>Il diritto si stacca quindi da interferenze sociologiche, etiche o politiche,</strong> l’ordinamento assume quindi un carattere piramidale, tutte le norme discendono dalla norma fondamentale (Grundnorm) che produce l’intero ordinamento a cascata.</p>



<p>La <em>grundnorm</em> è la norma fondamentale, non ha carattere strettamente giuridico, nel senso che non è una norma giuridica in senso proprio, ma è un fondamento ipotetico. Ad esempio nella monarchia assoluta la grundnorm è che la sovranità appartiene al monarca. La norma fondamentale produce l’intero ordinamento ma ne rimane estranea, non si può modificare con una riforma ma solo con rivoluzioni o conquiste militari. <strong>La terza teoria è quella di Costantino Mortati che delinea il concetto di costituzione materiale, definita come quel “nucleo essenziale di fini e di forze che regge ogni singolo ordinamento positivo”. </strong></p>



<p>In Mortati dunque assume rilevanza sia l’elemento strumentale (dato dalle forze politiche) e sia l’elemento materiale (che costituisce l’idea, uno scopo unificatore di vari interessi che si aggregano attorno ad uno stato). La costituzione materiale si identifica nelle forze politiche organizzate in un dato momento storico per intrepretare gli interessi generali della collettività. La costituzione materiale è così identificata come la norma primaria da cui discende la giuridicità delle norme subalterne, essa è giuridicamente fondante. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">L’analisi sociologica e teorica della proprietà</h2>



<p>Un classico esempio di impatto sociologico giuridico lo si ravvisa per esempio se si analizza il diritto di proprietà. Invero, noi rintracciamo la normazione dell’istituto civilistico nell’art. 832 de codice civile, laddove sono caratterizzati gli aspetti fondamentali della proprietà e in essa viene definita la figura del proprietario; “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabilito dall’ordinamento giuridico”. Ora se ci fermassimo alla sola norma privatistica avremmo una visione monca, esclusivamente giuridica e privatistica dell’istituto. </p>


<div class="wp-block-image is-style-default">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="682" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia-1024x682.jpg" alt="sociologia del potere partecipazione cittadini istituzioni voto democrazia" class="wp-image-16577" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia-1024x682.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia-300x200.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia-768x512.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia-1536x1024.jpg 1536w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia-696x464.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia-1068x712.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia-630x420.jpg 630w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2024/04/sociologia-del-potere-partecipazione-cittadini-istituzioni-voto-democrazia.jpg 2000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption class="wp-element-caption">Approfondisci con &#8211; <a href="https://sociologicamente.it/sociologia-del-potere-tra-istituzioni-e-conquiste-civili/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sociologia del potere: tra istituzioni e conquiste civili</a>, di Francesco Caliò</figcaption></figure>
</div>


<p>Ci viene in soccorso un affondo di sociologia del diritto proprio nel <strong>riparametrare la proprietà in chiave sociale, e, il riferimento, la linea guida non può che essere la nostra Costituzione</strong>. Infatti, occorre distinguere la proprietà civilistica da quella costituzionale, quest’ultima ha una valenza socio economica. Il riferimento normativo e non solo giuridico, lo si trova negli art. 42, 43 e 44 della carta Costituzionale, si parla infatti di prospettiva costituzionale della proprietà.</p>



<p><strong>Quello che emerge dal combinato sono i tre principi fondamentali della stessa</strong>, ovvero, il riconoscimento costituzionale e la sua garanzia, la riserva di legge (nel senso che solo legge può stabilire limiti e confini), e soprattutto la funzione sociale (quest’ultima rappresenta l’anima solidaristica, almeno in via di principio dell’istituto a fondamento dello stato sociale), nel senso che la ragione stessa della proprietà è quella di raggiungere fini generali ad utilità generale. Proprio questo aspetto ci pone purtroppo di fronte a quella che è una vera e propria mancata applicazione del principio stesso nonostante la sua presenza nella carta. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p><strong>La sociologia del diritto in Italia, assume una sua identità e consistenza grazie ai lavori di Renato Trevez, e proprio grazie al legame amicale ed accademico che egli ha, con Norberto Bobbio</strong>, che durante gli anni 60/70 viene prodotta quell’idea embrionale di disciplina formalmente riconosciuta. Una sociologia del diritto critica che trova quali principi innovatori e imprescindibili quelli che Treves identifica come “spirito critico” e “spirito dogmatico”.</p>



<p>Per lo studioso, per affrontare la ricerca scientifica occorrono appunto delle guide cogenti. Respingere ogni verità dogmaticamente imposta, mettere in continua discussione i risultati attesi, ed essere sempre pronti ad accogliere critiche e suggerimenti. Il ponte che lega la sociologia del diritto con la filosofia del diritto è innegabile, è proprio da questo rapporto osmotico che la disciplina per come la conosciamo oggi trova genesi e sviluppo.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>



<p><strong>Francesco Caliò</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Riferimenti</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>G. Campesi, L. Pannarale, I. Pupolizio, Lineamenti di sociologia del diritto, Mondadori, 2017.</li>



<li>A. Cottino, Lineamenti di sociologia del diritto, Zanichelli, 2019.</li>



<li>A. Febbrajo, Sociologia del diritto, Il Mulino, 2013.</li>



<li>V. Ferrari, Diritto e società, elementi di sociologia del diritto, Laterza, 2012.</li>



<li>V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, Laterza, 2011.</li>



<li>G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Laterza, 2020.</li>



<li>T. Martinez, Diritto Costituzionale, Giuffrè, 2024.</li>



<li>G. Quadri, Diritto pubblico dell’economia, Cedam, 1980.</li>



<li>R. Treves, Sociologia del diritto, Einaudi, 2002.</li>
</ul>
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		<title>Sociologia dei diritti umani: riflessioni e pratiche</title>
		<link>https://sociologicamente.it/sociologia-dei-diritti-umani-riflessioni-e-pratiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociologicamente]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 08:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia del diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di cosa si occupa la sociologia dei diritti umani? quali sono le ramificazioni concettuali e le pratiche nell'analisi dell'attualità?</p>
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<p>Oggi più che mai assistiamo ad una contrazione di quelli che vengono identificati e qualificati come diritti umani, non vi è infatti società che possa ritenersi immune da tensioni interne che minano i diritti e le libertà, che siano nazionalismi, rigurgiti sprezzanti di razzismo, o tentativi di demolire lo stato di diritto. Una cosa è certa: mai come in questo periodo storico post conflitto mondiale del secolo scorso (l’ultima grande guerra), vi sono deliberati tentativi di sabotare le democrazie e le conquiste sociali e giuridiche. Per questo pare utile riflettere nei termini di una sociologia dei diritti umani.</p>



<p>L’Europa stessa è attraversata da visioni trasversali oscuri ed inquietanti, vecchi fantasmi riemergono portandosi dietro nostalgiche e pericolosissime tendenze oscurantiste. L’attualità del caso italiano è a riguardo rappresentativo. In questo articolo, <strong>ci muoveremo lungo due direttrici per provare a sintetizzare il momento storico, nella prima faremo un’immersione sui diritti, nella seconda invece cercheremo di approfondire la destrutturazione dell’architettura statuale quale strategia demolitiva.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Sociologia dei diritti umani: la questione migratoria</h2>



<p>Che il fenomeno migratorio abbia assunto una connotazione drammatica è palese, ma molto più grave e devastante è l’uso politicizzato che ne viene fatto a discapito dell’essere umano in quanto tale. La recentissima questione dei migranti trasportati in Albania ne rappresenta un esempio che assume e riassume varie connotazioni, economiche, sociali, giuridiche e politiche e financo etiche. </p>


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<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/20180825_FBD001_0.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="552" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/20180825_FBD001_0-1024x552.jpg" alt="Le migrazioni nel corso dei secoli: inclusione o rifiuto?" class="wp-image-6851" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/20180825_FBD001_0-1024x552.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/20180825_FBD001_0-300x162.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/20180825_FBD001_0-768x414.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/20180825_FBD001_0-696x375.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/20180825_FBD001_0-1068x576.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/20180825_FBD001_0-779x420.jpg 779w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/20180825_FBD001_0.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption class="wp-element-caption"><a href="https://sociologicamente.it/le-migrazioni-nel-corso-dei-secoli-inclusione-o-rifiuto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Le migrazioni nel corso dei secoli: inclusione o rifiuto?</a></figcaption></figure>
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<p>Non sono bastati i morti, dei quali il mediterraneo è drammaticamente custode. Cosa resta della vicenda di Cutro? Di quei corpi inermi, adulti e bambini, o addirittura di altre presunte stragi volutamente e dolosamente nascoste per non disturbare il potere, con cadaveri distribuiti in vari ospedali senza che alcuna notizia sia stata esternalizzata. Invero, se non fosse per il giornalismo indipendente, d’inchiesta, poco o nulla verrebbe divulgato, con i media televisivi e giornalistici asserviti al diktak governativo. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Una lenta e costante contrazione dei diritti umani</h3>



<p><strong>Proprie queste vicende aprono la questione della mancanza di umanità e di converso della pesante contrazione dei diritti uman</strong>i, concetto diverso da quello di diritti fondamentali. I primi sono quelli che potenzialmente appartengono a tutti gli essere umani, traggono origine nel diritto naturale, tra il 500 e il 600. Essi si legano all’individuo a prescindere dalla positivizzazione normativa o del riconoscimento giuridico. Per quanto questa distinzione possa apparire solo nozionistica, in realtà la differenza è sostanziale, perché di diritti inviolabili si può parlare se gli stessi sono inseriti all’interno di strutture normative statuali, come le costituzioni o le convenzioni vincolanti firmate dagli stati stessi. Bobbio d’altronde distingueva tra i diritti celebrati nelle carte e la massa dei senza diritti, sostanzialmente avvertendo che esiste una contraddizione fortissima.  </p>



<p><strong>Non si può celare che il periodo storico che stiamo attraversando porta con sè delle similitudini con un rimando ad un passato evidentemente mai completamente archiviato.</strong> Il relativismo e se si vuole l’enorme difficoltà dell’effettività di questi diritti poggia purtroppo la propria debolezza sulle caratteristiche del diritto internazionale e delle stesse istituzioni (il caso dell’ONU è emblematico). Tuttavia, a seguito del secondo conflitto mondiale, che si è caratterizzato da barbarie immani con il coinvolgimento dei civili nel conflitto, si pensi ai bombardamenti sopra le città, alle deportazioni e sterminio sistematico di popolazioni (l’olocausto e non solo, poiché il nazismo riservava lo stesso trattamento a tutti coloro che si opponevano al regime o semplicemente perché non appartenenti alla razza ariana), un anelito di presa di coscienza sembrava essere nato, dettato proprio dagli orrori della guerra. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Prodromi della sociologia dei diritti umani</h2>



<p>Contestualmente però risulta palese constatare come<strong> la fragilità delle norme che contengono il riconoscimento dei diritti fondamentali “umani”, sia fortemente storica e quindi sociale</strong> perché il raggiungimento della pace attraverso il diritto, che rappresenta e dovrebbe rappresentare sempre il primato sulla violenza, appare insito di scetticismo, almeno sino a quando l’applicazione della tutela dei diritti non avrà un carattere sovranazionale e soprattutto coattivo, perlomeno paritetico a quello interno. In più, lo stesso concetto di crimini di guerra per esempio appare fortemente asimmetrico, sia in passato che oggi. Volendo fare un esempio storico, nel periodo della grande guerra, i crimini sono stati orrendi, dalle deportazioni nei campi di concentramento, alla devastazione dei centri abitati con i civili che hanno subito la tragedia della guerra, ma di converso (a titolo di esempio) non possono essere dimenticati per esempio i fatti di Cassino. </p>



<h3 class="wp-block-heading">I processi non possono essere fatti solo ai vinti</h3>



<p>Le poche ricostruzioni storiche che si hanno e che dopo molti anni sono state acquisite non senza difficoltà, svelano i cimini dell’esercito francese coloniale ai danni dei civili, soprattutto donne, in migliaia furono stuprate e uccise in massa, solo come regalia e premio dal Generale francese Juin alle sue truppe, fu la cd “carta bianca”, cosi che, nel mentre la popolazione si aspettava d’essere salvata in realtà visse altri interminabili giorni di terrore. </p>



<p>Ancora oggi, la documentazione francese è secretata e come evidenziarono criticamente Hannah Arendt e Hans Kelsen, relativamente ai crimini commessi durante il conflitto,<strong> non era accettabile che ad essere processati per gli orrori dovessero essere solo i vinti</strong>, poiché i cimini di guerra anche se in modalità e quantità diverse, furono simmetriche (istituzione del tribunale di Norimberga che difatti inquisì solo una parte), le due atomiche sul Giappone, la deliberata distruzione di Dresda, etc, etc. </p>



<p>Se si riflette, <strong>ancora oggi persiste una asimmetria di giustizia</strong> che permea i conflitti in corso, si ritiene che un solo stato sia legittimato oltre qualsiasi limite ad invadere e distruggere, utilizzando l’escamotage della legittima difesa o della reazione ad una aggressione terroristica, la relatività del diritto internazionale appare immane soprattutto alla luce della modalità organizzativa dell’ONU, inefficace, e con un assetto organizzativo di organi e poteri strutturati appositamente per la paralisi decisionale (il potere di veto nel consiglio di sicurezza da parte anche di uno dei membri permanenti blocca qualsiasi presa di posizione).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il concetto universalistico dei diritti umani</h2>



<p>Almeno a livello teorico non sono mancati i tentativi di<strong> configurare la tutela dei diritti fondamentali allargandone la categoria anche alla natura stessa</strong> (il caso del Buen vivir e Pachamana latino americano ne rappresentano proprio queste ipotesi), si tende, almeno negli intenti, ad ampliare la valenza non solo giuridica ma soprattutto sociale in senso ontologico della vita stessa, non solo quella umana quindi, ma l’insieme del pianeta, considerando vitale e viva anche la terra, qualificando la natura come soggetto giuridico. </p>



<p>E’ questo un tentativo di arginare la deriva consumistica e capitalistica delle società, cercando di porre dei limiti appunto allo sfruttamento delle risorse senza limiti, si parla infatti di “estrattivismo selvaggio”, con appropriazioni scellerate delle risorse a danno delle popolazioni locali che subiscono la depredazione, che si tratti di foreste o di territori o di ambiente in senso lato, la criticità non cambia. E’ proprio il considerare la terra come oggetto di proprietà nel diritto positivo che ne determina il limite stesso a farla assurgere a bene di tutti, come invece viene considerata nelle società cd tradizionali, la terra infatti in quei contesti viene umanizzata e socializzata. </p>



<h3 class="wp-block-heading">La concezione neoliberista nella sociologia dei diritti umani</h3>



<p>La concezione liberista e neoliberista del capitalismo spinta oltre ogni ragionevole limite è già pienamente descritto dalla prima sociologia americana, che a dire il vero si divise su due grandi orientamenti, la prima che spingeva affinché i governi portassero avanti le riforme sociali in senso evolutivo, la seconda che si fondava sul cd laissez-faire, sostenendo che le diverse anime sociali dovessero essere lasciate pienamente libere sulla gestione e risoluzione dei problemi. </p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2019/05/1212.jpg"><img decoding="async" width="960" height="669" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2019/05/1212.jpg" alt="La retorica dei diritti umani come ultima maschera dell’etnocentrismo" class="wp-image-8570" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2019/05/1212.jpg 960w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2019/05/1212-300x209.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2019/05/1212-768x535.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2019/05/1212-100x70.jpg 100w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2019/05/1212-696x485.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2019/05/1212-603x420.jpg 603w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></a><figcaption class="wp-element-caption"><a href="https://sociologicamente.it/la-retorica-dei-diritti-umani-come-ultima-maschera-delletnocentrismo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La retorica dei diritti umani come ultima maschera dell’etnocentrismo</a></figcaption></figure>
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<p>Per quanto possono essere palesi gli sforzi per cercare di dirimere con la diplomazia i contrasti tra gli stati e tra stati e popoli ancora in attesa di auto determinazione, non si può non considerare che proprio gli stati egemoni rappresentano il vero freno al primato del diritto sulla violenza, e la politica ha ceduto inesorabilmente il potere decisionale ad oligarchie finanziarie ben delineate a livello mondiale, l’assurdo è diventato così la normalità delle cose (guerre, sfruttamento, epidemie, tutto genera profitto, compreso i morti e la sofferenza).                </p>



<h2 class="wp-block-heading">Le riforme demolitive: destrutturare lo stato di diritto</h2>



<p><strong>La contrazione dei diritti invero non avviene solo in stati non democratici, ma oggi più di ieri a fianco di autocrazie già consolidate</strong> (alcuni casi persino all’interno dell’Unione Europea) si sta profilando una tendenza destrutturante l’architettura dello stato, in particolare quello sociale. Questo tentativo sta avvenendo proprio grazie al paradosso della democrazia, con strumenti legittimi si sovverte l’organizzazione di uno stato rompendo la tripartizione dei poteri e la loro autonomia e indipendenza. Le libertà di manifestare per esempio, anche se garantita dalla Costituzione è stata di recente oggetto di drammatico attacco politico. </p>



<p>Si palesa infatti la necessità strumentale di una necessità di autorizzazione, quando la nostra carta è al riguardo molto esplicita, è un modo di curvare l’ordine costituzionale in una modalità tale da reprimere i più basilari diritti fondamentali. Possibile che la storia non abbia insegnato nulla? Eppure da secoli ormai si scrive della necessità che un sistema democratico basa la sua fondatezza sull’equilibrio dei poteri statuali, e proprio grazie a questi equilibri che vengono garantiti i diritti. </p>



<p><strong>Se si spacca uno stato per ragioni ideologiche</strong>, se si assoggetta il potere giudiziario a quello esecutivo, se si erige un capo di governo a ruolo di decisore assoluto, svuotando sia il parlamento che il capo dello stato delle sue prerogative, si comprende bene che le similitudini storiche non sono poi così nebbiose, ma molto chiare è pericolosissime. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Tra sociologia dei diritti umani e sociologia politica</h2>



<p>E’ forse il caso che <strong>la sociologia politica scevra da condizionamenti ideologici e in tandem con la sociologia dei diritti umani, analizzi il perché di risultati elettorali apparentemente contraddittori, </strong>forse perché decenni di caste hanno determinato nei popoli (il plurale è d’obbligo) un senso di rigetto anche e soprattutto verso quelle aree politiche che hanno perso il contatto con l’esigenza collettiva, della base, del popolo che nel tempo e a furia di vedersi eroso ogni appiglio socio economico da parte di politiche austere imposte dall’alto si riversano paradossalmente in quelle figure catalizzatrici che con il loro modo di essere forse e apparentemente li rappresentano meglio, insomma, l’arrabbiatura sociale e collettiva catalizza l‘elettorato, a discapito proprio verso coloro i quali vengono identificati come “traditori” dei bisogni ed interessi collettivi. </p>



<p>Si pone tuttavia un problema di fondo, quello della valenza sostanziale dei diritti, e sino a che punto possono essere contratti o annullati. Ebbene, in una società quale quella voluta e disegnata nella nostra Carta Costituzionale, non vi è spazio per istanze autoritarie, e come più volte convenuto il pluralismo democratico di una società va sempre custodito avendo cura di dosare quello che Renato Treves chiamava “spirito critico” e “spirito dogmatico”, e far sì che la collettività abbia sempre consapevolezza delle proprie scelte, anche e soprattutto se l’astensionismo prende il sopravento.</p>



<p><strong>Francesco Caliò</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Riferimenti bibliografici e sitografici</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>A. Cassese, Diritto Internazionale, Il mulino, 2021.</li>



<li>R. Altopiedi, D. De Felice, V. Ferraris, <em>Comprendere la sociologia del diritto,</em> Carocci editore, 2022.</li>



<li>N. Bobbio, Lezioni sulla guerra e sulla pace, Laterza, 2024.</li>



<li>B. Conforti, C. Focarelli, le Nazioni Unite, CEDAM, 2023.</li>



<li>V. Ferrari, Prima lezione di sociologia del diritto, Laterza, 2011.</li>



<li>R. Treves, Sociologia del diritto, origini, ricerche, problemi, Einaudi, 2001.</li>



<li>G. Zagrebelsky, Contro la dittatura del presente, Laterza, 2014.</li>



<li><a href="https://amzn.to/4fJDJRz" target="_blank" rel="noreferrer noopener">P. Blokker, L. Guercio, Sociologia dei diritti umani,  Mondadori, 2020.</a></li>
</ul>
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		<title>Giustizia riparativa: appunti di sociologia del diritto</title>
		<link>https://sociologicamente.it/giustizia-riparativa-appunti-di-sociologia-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filomena Oronzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 09:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia del diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Prima di parlare di giustizia riparativa bisogna fare una premessa doverosa. Il male è parte integrante della nostra società. Pur non essendo qualcosa di “identificabile” concretamente fa parte, volente o nolente, della vita di ogni singolo individuo che vive in un contesto sociale. Quest’ultimo cambia in relazione agli innumerevoli impulsi che provengono dall’esterno e i [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Prima di parlare di giustizia riparativa bisogna fare una premessa doverosa.</strong> Il male è parte integrante della nostra società. Pur non essendo qualcosa di “identificabile” concretamente fa parte, volente o nolente, della vita di ogni singolo individuo che vive in un contesto sociale. Quest’ultimo cambia in relazione agli innumerevoli impulsi che provengono dall’esterno e i cambiamenti sono anche il frutto di una globalizzazione sempre più veloce e penetrativa nei contesti politici, economici e culturali. </p>



<p>Quando parliamo del male, inteso nella sua accezione di comportamento sbagliato, non conforme alle norme scritte, agli usi e consuetudini, è solito associare tale concetto all’azione di qualcuno nei confronti di qualcun altro. È un nesso comportamentale, quindi, un’azione talvolta pensata e voluta conseguente ad un’azione precedentemente subita. Il male si riceve e si dà/fa. <strong>Non sempre è un’azione unilaterale.</strong> Se qualcuno fa del male è perché in qualche modo ne è stato vittima precedentemente e talvolta si tende anche a giustificare determinate azioni, quasi come a volersi scusare per quello che si sta facendo pur essendo consapevoli che trattasi di azioni sbagliate.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Giustizia riparativa: tra bene e male</h2>



<p>Ma è normale agire in questo modo? È giusto che gli uomini tentano di risolvere determinate situazioni muovendosi nel male? In determinate circostanze i comportamenti dell’uomo si celano dietro inspiegabili atti di violenza (individuale e collettiva) che hanno come fine ultimo quello di ristabilire un equilibrio rotto. Sembra che ci sia qualcosa di contrapposto in questo pensiero. Come può essere ristabilito un equilibrio che per antonomasia è qualcosa di lineare, positivo, buono, con azioni buie e negative? <strong>È possibile fa conciliare il male con il bene?</strong></p>



<p>Quando si parla del male subito si grida alla vendetta, alla giustizia e, tornando a quanto detto poc’anzi, è importante scindere i due concetti. Il male è chiaro che è qualcosa di sbagliato. Avere giustizia vuol dire fare chiarezza, tirare fuori la verità, capire il perché di una determinata azione e, laddove possibile e necessario, porre rimedio onde evitare di imbattersi nella medesima situazione. Il male si debella con il confronto costruttivo non con “occhio per occhio, dente per dente”. Sarebbe una continua generazione incessante di male senza mai arrivare ad una soluzione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il punto d&#8217;incontro tra reo e vittima</h2>



<p>Certo, è innegabile che chi subisce un torto di qualunque genere sia ferito nell’animo (e non solo) e per risollevarsi cerca di ripagare con la stessa moneta ma è davvero così che si fa giustizia? È un po&#8217; come essere complici dei mali della società. Il binomio male-giustizia porta inevitabilmente a<a href="https://www.diritto.it/giustizia-riparativa-alla-luce-della-nuova-riforma/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> porre l’attenzione sul tema</a> della giustizia riparativa (Restorative Justice). È una luce, nel dibattito internazionale, puntata sulla riparazione dell’offesa arrecata alle vittime di un reato. Tale riparazione può avvenire solo attraverso l’attuazione di azioni positive, è da intendersi non solo in una <strong>prospettiva compensatoria e di indennizzo </strong>ma anche come la possibilità per la vittima e il reo di progettare, in modo condiviso, un agire responsabile per il futuro. </p>



<p>Gli studi sulla giustizia riparativa, a partire dal ‘900, sono stati affiancati da studi di vittimologia e antropologia giuridica che, mettendo al centro l’uomo come individuo, hanno modificato anche i concetti di pena e sanzioni. Si supera quindi il pensiero che il carcere sia l’unica risposta adeguata al male e si inizia a parlare di partecipazione, collaborazione e conciliazione.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="576" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-13124" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere-1024x576.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere-300x169.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere-768x432.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere-1536x864.jpg 1536w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere-696x392.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere-1068x601.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere-747x420.jpg 747w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/carcere.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption class="wp-element-caption"><a href="https://sociologicamente.it/in-carcere-il-riscatto-sociale-parte-dallistruzione/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">In carcere: il riscatto sociale parte dall’istruzione</a></figcaption></figure>
</div>


<p>Ma come può avvenire tutto ciò? Come può il reo trovare un punto d’incontro con la vittima? In questo frangente assume un ruolo importante il facilitatore, un intermediario che aiuta gli interessati (chi ha commesso il male e chi lo ha subito) ad “incontrarsi” cercando di spiegare, soprattutto al reo, quali sono state o quali potevano essere le conseguenze delle sue azioni. <strong>Nel momento in cui reo e vittima sono coinvolti in questo vortice controllato si innesca un meccanismo di riparazione per entrambe le parti, </strong>quasi come un gioco di ricollocazione degli stessi nel mondo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">L&#8217;illecito penale per la giustizia riparativa</h2>



<p>Visto attraverso la prospettiva della giustizia riparativa, l’illecito penale non è soltanto l’offesa di un bene giuridico protetto dall’ordinamento o ancora la violazione di una norma penale nei confronti di un soggetto, è anche, e soprattutto, interazione tra le parti. Il ladro che tenta di entrare in casa per rubare (violazione di proprietà privata e appropriazione indebita di beni altrui) interrompe un rapporto di equilibrio che la vittima (il proprietario di casa) ha con la collettività e con l’ambiente circostante. In questo caso l’offesa è stata provocata dal ladro e il proprietario di casa ha subito, quindi l’origine della rottura è stata provocata dal momento in cui il ladro è entrato in casa.<strong> Oppure l’offesa può avere origine all’interno di un conflitto</strong>: due persone che discutono animatamente hanno rotto una relazione di conviviale dialogo che può portare anche ad un tentato omicidio.</p>



<p>Quali sono quindi le caratteristiche fondamentali di un approccio riparativo? In primis considerare il reato in termini non formali ma come “esperienziali”, ovvero come una lesione che può essere vissuta sia da un singolo che dalla collettività; ritenere che al reo siano mostrate le conseguenze dannose delle sue azioni ponendo particolare riguardo a quanto subito dalla vittima. Ancora cercare di riparare non solo le azioni del reo ma anche della vittima e di tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella situazione. Infine ricercare una soluzione condivisa tra i soggetti. </p>



<p>La giurisprudenza, a partire dagli anni Ottanta negli Stati Uniti, ha iniziato a porre maggiore attenzione alle vittime, come parte lesa, nel processo penale. Inizia a farsi strada il riconoscimento dei diritti delle vittime ma senza tralasciare i diritti del reo. <strong>A livello europeo, soprattutto negli anni Duemila,</strong> raccomandazioni e direttive hanno istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. L’amplificazione dell’applicazione della giustizia riparativa in Italia vede coinvolto l’ambito della giustizia minorile e quello della giustizia ordinaria.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La giustizia minorile</h2>



<p>Dai documenti istituzionali sulle linee di indirizzo della RJ – giustizia minorile di comunità del 2019 – appare evidente che il concetto di riparazione si traduca all’interno del procedimento penale, in un percorso socio-pedagogico in grado di aprire un dialogo con i minori autori di reato, utilizzando una prospettiva relazionale, fondata sul confronto/dialogo tra autore e vittima. Si tratta quindi di un lavoro socio-educativo che si auspica in una crescita e presa di coscienza da parte del reo tale da consentirgli il reinserimento nel tessuto sociale. <strong>Il pensiero va inevitabilmente agli IPM</strong>, strutture che non sono considerate carcerarie ma come riformatori, luoghi in cui i ragazzi possono ritrovare loro stessi e cercare di ristabilire il contatto con l’esterno abbattendo ogni tipo di pregiudizio e discriminazione una volta fuori.</p>



<p>La giustizia riparativa ha quindi come fine ultimo quello di ri-formare i soggetti che hanno commesso un reato, in un’ottica di interazione ed inclusione con il contesto circostante e soprattutto con coloro che sono vittime delle loro azioni.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/11/Progetto-senza-titolo-3.jpg" width="100"  height="100" alt="Filomena Oronzo" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://sociologicamente.it/author/filomenaoronzo/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Filomena Oronzo</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Laureata in Sociologia con specializzazione in Politiche Sociali e del Territorio, ho conseguito un master in E-Government e E-Management nella Pubblica Amministrazione, adoro leggere e scrivere. Per me fare sociologia è vivere il quotidiano in tutte le sue sfaccettature e peculiarità. Oggi sono Collaboratore Amministrativo all&#8217;I.R.C.C.S Burlo Garofolo di Trieste e soprattutto moglie e mamma, la più grande ricchezza in assoluto.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://sociologicamente.it/giustizia-riparativa-appunti-di-sociologia-del-diritto/">Giustizia riparativa: appunti di sociologia del diritto</a> sembra essere il primo su <a href="https://sociologicamente.it">Sociologicamente</a>.</p>
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		<title>Réforme des rétraites: piazze francesi in protesta</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 00:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia del diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il dibattito pubblico francese è interessato, da inizio gennaio, da grosse proteste riguardanti la Réforme des rétraites, la riforma delle pensioni, annunciata dal primo ministro Elizabeth Borne e il ministro del lavoro Olivier Dussopt. Promulgata il 14 aprile, essa è osteggiata dai sindacati, uniti in un’intersindacale per la prima volta dal 2010, da una buona [&#8230;]</p>
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<p>Il dibattito pubblico francese è interessato, da inizio gennaio, da grosse proteste riguardanti la Réforme des rétraites, la <strong>riforma delle pensioni</strong>, annunciata dal <strong>primo ministro</strong> Elizabeth Borne e il <strong>ministro del lavoro</strong> Olivier Dussopt. Promulgata il 14 aprile, essa è osteggiata dai sindacati, uniti in un’<strong>intersindacale</strong> per la <strong>prima volta</strong> dal 2010, da una buona parte dei francesi, da quasi tutti i principali partiti d’opposizione e persino da qualche componente della maggioranza (Pétreault, 2023). Di conseguenza, la sua approvazione è stata molto travagliata, ed arriva dopo il rigetto di due <strong>mozioni di censura</strong> presentate da <em>LIOT</em> (<em>Libertés, indépendants, outre-mer et territoires</em>) e <em>RN</em> (<em>Rassemblement Nationale</em>), le quali si scagliavano contro l’uso del dispositivo dell’<strong>articolo 49,3 della Costituzione</strong> che ha permesso, il 17 marzo, che il testo passasse <strong>senza voto </strong>all’<em>Assemblée Nationale</em>, ma che non hanno raggiunto la maggioranza assoluta (Vie Publique, 2023).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le intense proteste per la Réforme des rétraites</h2>



<p>La riforma è stata interessata da <strong>intense proteste</strong> fin dal giorno in cui è stata annunciata. La stessa intersindacale, infatti, ha organizzato ad oggi già 14 manifestazioni (l’ultima delle quali ha avuto luogo il primo maggio, l’unica che non ha previsto, tra le altre cose, la concomitanza con uno sciopero), delle quali l’ultima è stata una giornata di protesta indetta il <strong>6 giugno</strong>, in occasione della valutazione da parte <em>dell’Assemblée Nationale</em> di un <strong>progetto di legge</strong> presentato da <em>LIOT</em>. Quest’ultimo riguardava l’<strong>abrogazione</strong> dell’articolo 7 della riforma, ovvero lo scostamento dell’età minima legale per la pensione di vecchiaia da 62 a 64 anni, nonché il principale oggetto di contestazione, e si è trattato di un tentativo in extremis (rigettato) di risolvere un <strong>conflitto sociale</strong> creatosi, di fatto, a neanche un anno dall’inizio del secondo mandato di Macron.</p>



<p>In questo articolo proverò a chiarire nel dettaglio quali siano i punti più controversi contenuti nella suddetta riforma su cui, ancora adesso, si sta discutendo e, soprattutto, protestando, cercando di capire quali sono state le spiegazioni date in merito dal governo e quali sono le rimostranze delle opposizioni.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una riforma controversa e mal compensata</h2>



<p>Come leggiamo sul sito del Ministero del lavoro francese (Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l&#8217;Insertion, 2023), la riforma delle pensioni consta, dunque, in un <strong>innalzamento </strong>dell’età legale a partire dalla quale sarà possibile andare in pensione di un <strong>trimestre</strong> all’anno, a partire dal 1° settembre 2023 fino al 2030, quando si stabilizzerà a <strong>64 anni.</strong></p>



<p>Come detto, questa misura è stata fortemente criticata: in primo luogo, infatti, essa risulta essere ulteriormente svantaggiosa per le <strong>donne</strong>, le quali, per raggiungere i <strong>43 anni di contributi</strong> previsti dalla legislazione francese, utilizzano dei trimestri aggiuntivi per ogni bambino, in virtù dell’incidenza sulla vita professionale della <strong>maternità</strong> o dell’accoglienza di un bambino adottato (Service Public, 2021). Di fatto, non essendo questi trimestri contati nel calcolo dell’<strong>età minima</strong> per <strong>l’accesso alla pensione</strong>, ma solo per il raggiungimento dei contributi, questo comporta un <strong>allungamento degli anni di lavoro</strong> per le donne, che Le Parisien stima di 8 mesi per la generazione nata negli anni 80, in confronto ai 4 mesi aggiuntivi previsti per gli uomini (Le Parisien, 2023).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Réforme des rétraites: il <em>minimum contributif</em> </h2>



<p>Per ovviare a questo ulteriore sacrificio che le donne dovrebbero sopportare, il governo ha previsto un aumento del <em>minimum contributif</em> (<em>Mico</em>), ovvero un <strong>contributo integrativo alla pensione</strong> destinato alle persone che non hanno versato il minimo di contributi previsto durante la propria carriera lavorativa a causa della presenza nella stessa di ampi periodi di disoccupazione e di part-time (Durupt, 2023). In virtù di ciò, il <em>Mico de base, </em>ovvero la somma prevista ad integrazione dei soggetti che non hanno raggiunto <strong>120 mesi</strong> (30 anni) di contributi, si sposta grazie alla riforma da 684,14 euro al mese a circa 709,13 euro al mese, mentre il <em>Mico majoré, </em>previsto per i soggetti che hanno raggiunto la soglia dei 120 mesi ma non dei 43 anni di contributi necessari al raggiungimento di una pensione minima, passa da 747,57 a 822,57 euro al mese (Cfdt, n.d.).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/pensione-1024x1024.jpg"><img decoding="async" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/pensione-1024x1024.jpg" alt="Il traguardo della pensione" class="wp-image-816" width="768" height="768" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/pensione-1024x1024.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/pensione-1024x1024-150x150.jpg 150w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/pensione-1024x1024-300x300.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/pensione-1024x1024-768x768.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/pensione-1024x1024-696x696.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/pensione-1024x1024-420x420.jpg 420w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></a></figure>
</div>


<p>Soluzione, quest’ultima, che non appare sufficiente a compensare una riforma di tale portata: ad esempio, la <em>Cfdt</em> (<em>Conféderation française démocratique du travail, </em>il primo <strong>sindacato</strong> francese) si era già fatta portatrice già a Novembre 2022, quando la riforma stava ancora venendo dibattuta tra le parti sociali, di alcune <strong>istanze </strong>a proposito, tra le quali la volontà di portare le pensioni minime a livello dello <em>Smic</em>, ovvero il salario minimo, attualmente fissato a 1747, 20 euro al mese lordi, ma non venendo mai ascoltata (Cfdt, 2022).</p>



<p>Il mancato appoggio dei sindacati, però, non è finora stato d’ostacolo al governo, che considera la riforma indispensabile in virtù di urgenti motivi economici legati alla tenuta del sistema francese. Questa spiegazione, in ogni caso, non convince, in virtù dell’evidenziata presenza di alternative che potrebbero essere prese in merito, comunque più accettabili di una modifica del sistema pensionistico: le esploreremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un motivo economico insufficiente a giustificare il provvedimento</h2>



<p>Stando alle parole dello stesso Ministro dell’Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, la riduzione delle spese delle pensioni dovrebbe compensare la <strong>soppressione </strong>della <em>CVAE </em>(<em>Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises)</em>, tassa dovuta dalle imprese o persone che esercitano un’attività professionale non dipendente e generano un volume di affari annuale superiore ai 500.000 euro netti, e che sarà eliminata a partire dal 2024 (Service Public, 2023). Si tratta di una decisione approvata dalla <strong>legge di bilancio 2023</strong> con la motivazione di permettere il <strong>rilancio</strong> dell’economia francese, ma che comporterà un costo di circa <strong>8 miliardi di euro all’anno</strong> per il Tesoro francese (Couet, 2022). Questi ultimi sarebbero recuperati, appunto, con la messa in atto, ormai imminente, della riforma delle pensioni (Zemmour, 2022).</p>



<p>Questa motivazione, però, non convince i <strong>sindacati</strong>. <em>Force Ouvrière</em>, la costola riformista della <em>CGT</em> (<em>Confédération Générale du Travail</em>), ad esempio, suggerisce che per recuperare i sopracitati 8 milioni venga abolita la ritenuta alla fonte sui redditi da capitale immobiliare (prelevamento forfettario unico del 12,8%) ed integrata nella base imponibile dell&#8217;imposta sul reddito, oppure che vengano subordinati gli aiuti pubblici alle imprese alla loro efficienza economica e sociale (Fauvel, 2023). </p>



<p>Allo stesso modo, anche l’economista <strong>Michael Zemmour</strong>, già citato sopra, ritiene si possa trovare un altro modo per riequilibrare il sistema finanziario francese, per esempio aumentando la contribuzione salariale dello 0,8%, soluzione che, stando a quanto scrive Saïd Benmouffok (2023), sarebbe condivisa dalla maggioranza dei francesi interpellati in merito. Si tratta di una soluzione condivisa anche dai sindacati: la <em>CGT</em>, ad esempio, argomenta che ad ogni aumento dell’aliquota pensionistica di un punto contributivo corrisponderebbero 15 miliardi di euro di entrate, ovvero 10 euro ogni 1.000 euro di reddito lordo (La cgt, 2023).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Una Réforme des rétraites osteggiata</h2>



<p>In sostanza, la <em>réforme des rétraites </em>è <strong>osteggiata</strong> in tutte le sue sfaccettature: se il contenuto della riforma è di per sé controverso, e persino ulteriormente svantaggioso per le donne, i tentativi del governo di rendere il suo impatto meno netto agendo su alcune misure assistenziali collegate alla pensione appaiono insufficienti, o quantomeno poco ispirate. Allo stesso modo, nemmeno le motivazioni economiche a sostegno della legge, che la rendono inevitabile agli occhi di chi l’ha ideata e, successivamente, approvata, seppur legittime, appaiono esaustive. </p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/inps.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="719" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/inps-1024x719.jpg" alt="Sistema pensionistico: il gioco a somma zero" class="wp-image-815" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/inps-1024x719.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/inps-300x211.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/inps-768x539.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/inps-100x70.jpg 100w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/inps-696x489.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/inps-1068x750.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/02/inps-598x420.jpg 598w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption class="wp-element-caption"><a href="https://sociologicamente.it/sistema-pensionistico-il-gioco-a-somma-zero/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sistema pensionistico: il gioco a somma zero</a></figcaption></figure>
</div>


<p>Secondo numerosi critici, infatti, ci sarebbero stati parecchi altri modi per risolvere i problemi economici francesi, senza dover per forza mettere le mani su un dispositivo previdenziale essenziale come la pensione, che era finora sopravvissuto a numerosi tentativi di riforma, l’ultimo dei quali nel 2020, fermato solo a causa della pandemia da Covid-19. Come anticipato, dunque, la parola resta ai manifestanti, ai sindacati ed alle opposizioni, che sono stati impegnati il 6 giugno nell’ennesima giornata di protesta utile a far sentire una voce contraria.</p>



<p>In altre parole, dunque, non è ancora detta l’ultima parola, ed in ogni caso, comunque vada, vale la pena di continuare a monitorare gli sviluppi di quella che resta una grande manifestazione di unità e tenacia da parte delle piazze francesi, la quale può agire come modello anche per il resto d’Europa, in quanto costruita su un tema fondamentale come quello previdenziale.</p>



<p><strong>Andrea Gruttad’Auria</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Bibliografia</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>Benmouffok, S. (2023, Febbraio 17). Retraites : Macron cible l’identité sociale de la France. <em>L&#8217;OBS</em>;</li>



<li>Cfdt. (2022). Réforme des retraites &#8211; Tract &#8220;Les propositions de la Cfdt pour un système plus solidaire&#8221;. <em>Cfdt</em>;</li>



<li>Cfdt. (n.d.). Pension minimum à 1200 euros, un slogan, pas une réalité ! <em>Cfdt</em>;</li>



<li>Couet, I. (2022, Ottobre 6). Budget 2023 : la baisse des impôts de production se fraye un chemin à l&#8217;Assemblée. <em>Les Echos</em>;</li>



<li>Durupt, F. (2023, Gennaio 11). Retraites : mais qui aura vraiment droit à une pension minimale à 85% du smic net ? <em>Libération</em>;</li>



<li>Fauvel, H. (2023, Febbraio 23). Retraites : d’autres solutions&#8230; <em>Force Ouvrière</em>;</li>



<li>La cgt. (2023). La CGT propose une autre réforme du système des retraites. <em>La cgt</em>;</li>



<li>La cgt. (2023). Tract CGT pour appeler à la grève et à la manifestation le 6 juin. <em>La cgt</em>;</li>



<li>Le Parisien. (2023, Gennaio 24). Retraites : Franck Riester admet que les femmes seront «un peu pénalisées» par la réforme. <em>Le Parisien</em>;</li>



<li>Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l&#8217;Insertion. (2023). Projet pour l&#8217;avenir du notre système de retraite. <em>Ministère du Travail, du Plein Emploi et de l&#8217;Insertion</em>;</li>



<li>Pétreault, C. (2023, Ottobre 10). Réforme des retraites : la majorité présidentielle à l’épreuve du doute. <em>Le Point</em>;</li>



<li>Service Public. (2021). Retraite dans le privé : trimestres supplémentaires pour enfants. <em>Service Public</em>;</li>



<li>Service Public. (2023). Loi de finances 2023 : suppression de la CVAE sur deux ans. <em>Service Public</em>;</li>



<li>Vie Publique. (2023, Aprile 15). Loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. <em>Vie Publique</em>;</li>



<li><a href="https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/ZEMMOUR/65273" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zemmour, M. (2022, Novembre). Bientôt, la retraite à 70 ans ? <em>Le Monde Diplomatique</em>.</a></li>
</ul>
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		<title>Riflessioni sul potere micro e macro sociale</title>
		<link>https://sociologicamente.it/riflessioni-sul-potere-micro-e-macro-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sociologicamente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[potere]]></category>
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		<category><![CDATA[sociologia del diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questo articolo formuleremo delle riflessioni di carattere sociologico sul potere. Per prima cosa dobbiamo premettere che esistono diverse forme di potere che tuttavia possono essere classificate in due amplissime categorie. Riflessioni sul potere della dimensione pubblica In primo luogo, esiste il potere della dimensione pubblica e poi esiste il potere nella sfera privata. In [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>In questo articolo formuleremo delle riflessioni di carattere sociologico sul potere. Per prima cosa dobbiamo premettere che esistono diverse forme di potere che tuttavia possono essere classificate in due amplissime categorie. </p>



<h2 class="wp-block-heading">Riflessioni sul potere della dimensione pubblica</h2>



<p>In primo luogo, esiste il potere della dimensione pubblica e poi esiste il potere nella sfera privata. In tutte le società finora esistite nella lunghissima storia del genere umano il potere è sempre stato oggetto di idolatria da parte di quasi tutti gli individui. Nella maggior parte dei casi <strong>il potere è stato utilizzato per fini personali ed egoistici</strong> o al massimo per fare gli interessi di un numero ristretto di persone. Solamente una ristretta minoranza di persone ha utilizzato il potere per fare gli interessi della comunità e per difendere gli interessi dei più deboli.                                   </p>



<p>Anche nella società moderna è presente una mitizzazione, un’idolatria del potere a tutti i livelli. In tale articolo prenderemo in considerazione sia il potere nella sfera pubblica che in quella privata anzi adotteremo una classificazione che ci sembra più chiara ed appropriata prendendo prima in considerazione il potere a livello macro- sociale e poi quello a livello micro-sociale. Un concetto di fondamentale importanza valido sia a livello macro che micro è che non basta conquistare il potere ma bisogna anche cercare di mantenerlo il più a lungo possibile. Riguardo la necessità di conquistare il potere a livello macro-sociale <a href="https://amzn.to/3Bqnbfs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Alberoni afferma che il potere non è una cosa acquisita</a> una volta per tutte ma deve essere continuamente conquistato.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Riflessioni sul potere politico</h2>



<p>Considereremo ora il potere di tipo politico. Riguardo tale potere Alberoni dice che nei vari regimi politici variano le modalità della conquista del potere, il tipo di minacce che deve affrontare chi detiene il potere e gli strumenti più adatti per confermarlo. Considereremo prima <strong>la conquista del potere politico nei regimi democratici. </strong>In tali regimi quelli che aspirano al potere devono conquistare i voti degli elettori svolgendo tra l’altro corpose campagne elettorali e inoltre devono ottenere l’appoggio di altri uomini politici importanti nonché di organizzazioni di vario tipo in grado di procurare voti all’individuo. Per quanto riguarda i rischi che corrono i leader politici nelle nazioni democratiche dobbiamo dire che essi sono molto inferiori di quelli corsi dai dittatori. </p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/10/ep-guido-revete-portada.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="654" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/10/ep-guido-revete-portada-1024x654.jpg" alt="Populismo e demagogia: tra false promesse, fanatismo e antipolitica" class="wp-image-6714" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/10/ep-guido-revete-portada-1024x654.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/10/ep-guido-revete-portada-300x192.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/10/ep-guido-revete-portada-768x491.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/10/ep-guido-revete-portada-696x445.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/10/ep-guido-revete-portada-1068x682.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/10/ep-guido-revete-portada-658x420.jpg 658w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2018/10/ep-guido-revete-portada.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption><a href="https://sociologicamente.it/populismo-e-demagogia-tra-false-promesse-fanatismo-e-antipolitica/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Populismo e demagogia: tra false promesse, fanatismo e antipolitica</a></figcaption></figure></div>



<p>Infatti, nelle nazioni democratiche esiste il rischio di perdere il potere durante le crisi di governo o alla fine del mandato elettorale. Per quanto riguarda gli strumenti per mantenere il potere nei sistemi democratici bisogna cercare di essere rieletti. I dittatori devono reprimere con la violenza tutti i tentativi dei loro oppositori di rovesciare il regime. A nostro avviso la peggiore democrazia è comunque migliore dei regimi dittatoriali in linea generale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Riflessioni sul potere nelle Medie e grandi imprese</h2>



<p>Proseguendo le nostre riflessioni sul potere, prenderemo ora in considerazione un secondo tipo di potere micro-sociale ovvero quello dei dirigenti delle medie e grandi aziende. Appare evidente che un manager per raggiungere i fini che si propone deve possedere qualità in parte simili a quelle dei grandi condottieri, dei leader politici e anche dei fondatori di movimenti religiosi. A detta di Alberoni un manager deve possedere soprattutto la qualità di trasmettere a chi lavora con lui il convincimento di partecipare ad un compito importante.</p>



<p>Infatti, l’individuo che vive questo tipo di esperienza è orgoglioso di appartenere ad una tale impresa. Di conseguenza spende le sue energie migliori senza risparmiarsi ed è disposto ad accettare le critiche dei superiori e dei colleghi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Noi pensiamo che sia abbastanza difficile comunicare ai dipendenti del dirigente di azienda tale convincimento. A nostro avviso la qualità principale di un manager è quella di <strong>saper gestire in maniera appropriata il suo potere,</strong> dosando bene gli elogi e i rimproveri e dando in ogni occasione il buon esempio facendo pienamente il proprio dovere. Per quanto riguarda gli elogi ai dipendenti il manager non deve essere né troppo spartano nel concedere elogi, né esagerare con gli stessi inflazionandoli. </p>



<h3 class="wp-block-heading">Elogi</h3>



<p>Nelle aziende nelle quali il manager non elogia mai i collaboratori si creano dei rapporti interpersonali freddi e distaccati tra il dirigente e il dipendente. Al contrario gli elogi ben motivati aumentano i livelli motivazionali dei dipendenti che vedono riconosciuti pubblicamente i loro contributi forniti all’azienda. Tale fatto aumenta l’autostima dei dipendenti, la loro gratitudine nei confronti del merito, nonché il desiderio di dimostrare ai colleghi le proprie qualità. Inoltre, gli elogi ben motivati spingono gli altri dipendenti ad impegnarsi maggiormente per fare in modo che il manager elogi anche loro in futuro.</p>



<div class="wp-block-image is-style-rounded"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="739" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa-1024x739.jpg" alt="" class="wp-image-10846" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa-1024x739.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa-300x217.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa-768x554.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa-324x235.jpg 324w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa-696x502.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa-1068x771.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa-582x420.jpg 582w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/08/gestione-impresa.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure></div>



<p>In effetti gli elogi meritati creano fenomeni di contagio psichico e di imitazione sociale che sono molto importanti nella dinamica di gruppo all’interno dell’azienda, in quanto responsabilizzano i dipendenti. Al contrario il manager che distribuisce elogi non meritati viene visto nella maggior parte dei casi come una persona debole che per evitare conflitti con i dirigenti <strong>ricorre alla tecnica dell’adulazione</strong> che non è mai una strategia adatta ad un dirigente. Inoltre, quando i dipendenti si rendono conto che il manager li elogia per fini adulatori non danno più nessun valore a tali elogi. Di conseguenza tali elogi subiscono un processo di svalutazione ragion per cui non motivano i dipendenti in nessun modo.</p>



<p>Anzi essi vengono indotti a diminuire il proprio impegno in quanto diventano consapevoli di avere un dirigente che non è in grado di far rispettare la disciplina all’interno dell’azienda a causa della debolezza della propria personalità. Per quanto riguarda i discorsi dei rimproveri essi sono importanti nella dinamica di gruppo quando sono ben motivati e legittimi. Alberoni afferma che quando il capo deve fare un rimprovero non è opportuno che lo faccia in pubblico ma solo in privato.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Riflessioni sul potere: i rimproveri fatti in pubblico</h3>



<p>A nostro avviso Alberoni ha in parte ragione e in parte torto riguardo i rimproveri fatti in pubblico. Infatti, è vero che un manager non deve rimproverare in pubblico un suo dipendente che occasionalmente commette degli errori anche gravi perché lo sottoporrebbe ad un inutile umiliazione che da un lato potrebbero demotivarlo e dall’altro scatenare in lui<strong> sentimenti di odio nei confronti del manager</strong>. Tuttavia, è altrettanto vero che il rimprovero in pubblico è necessario e positivo nel caso che il dipendente in questione anche dopo essere stato rimproverato ha continuato a non dare un contributo adeguato al gruppo di lavoro. In casi del genere il rimprovero in pubblico è opportuno per almeno tre ragioni.              </p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="683" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro-1024x683.jpg" alt="risorse umane team di lavoro" class="wp-image-13172" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro-1024x683.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro-300x200.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro-768x512.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro-1536x1024.jpg 1536w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro-696x464.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro-1068x712.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro-630x420.jpg 630w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/12/risorse-umane-team-di-lavoro.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a></figure></div>



<p>In primo luogo, è possibile che il dipendente in questione una volta umiliato davanti ai colleghi dal rimprovero in pubblico del manager si impegni maggiormente nell’immediato futuro per evitare altre umiliazioni del genere. In secondo luogo, il fatto che <strong>il dipendente in questione subisca una tale umiliazione </strong>può servire a fare in modo che qualcun altro dei collaboratori del manager che non faccia il proprio dovere rinunci a tale comportamento al fine di non incorrere nella stessa sanzione del collega. </p>



<p>In terzo luogo, se il manager continua a rimproverare in privato un dipendente che non fa il proprio dovere dà l’idea agli altri collaboratori di essere un individuo privo di personalità in quanto non ha il coraggio di rimproverare in pubblico il dipendente colpevole di scarso impegno. Nel momento in cui il manager rimprovera un dipendente in pubblico con autorevolezza dimostra a tutti gli altri dipendenti di avere una forte personalità.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Riflessioni sul potere in mano ai mediocri</h2>



<p>Concludiamo le riflessioni sul potere a livello macro-sociale affrontando una questione molto importante. Accade spesso che personaggi potenti scelgano come collaboratori personaggi mediocri, scarsamente dotati di qualità intellettive. Tali scelte dei potenti impediscono ad individui dotati di ottime qualità intellettuali di occupare tali posti che spetterebbero loro se si seguissero criteri meritocratici.</p>



<p><strong>La scelta di tali personaggi mediocri a volte anche squallidi si spiega in tre modi</strong>. In primo luogo, ci sono casi in cui un personaggio potente è costretto a fornire il suo appoggio ad un individuo mediocre per fare un favore ad un altro personaggio potente. (frequenti sono gli scambi di favore tra individui potenti). In secondo luogo, molte volte personaggi mediocri riescono a fare carriera facendo per anni i portaborse dei detentori dei vari tipi di potere. In terzo luogo, può anche accadere che un certo numero di uomini potenti abbiano paura di circondarsi di individui brillanti e dotati di ottime qualità cognitive. Alcuni perché sono autoritari e non amano essere contraddetti dai loro collaboratori. Altri perché sono megalomani e desiderano essere adulati continuamente dai loro collaboratori (sono più bravi e allenati nell’arte dell’adulazione di individui squallidi e mediocri che non quelli brillanti).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusioni</h2>



<p>Infine, altri sono fin troppo prudenti e sanno che le persone ben dotate intellettualmente potrebbero metterli in ombra condizionarli e limitare il loro potere. <strong>Per quanto riguarda il potere a livello micro-sociale</strong> ci limiteremo a dire che spesso i detentori di questo tipo di potere sono molto più crudeli, cinici e spietati di quelli che detengono il potere a livello macro-sociale. Infatti, tali persone spesso si rendono colpevoli di violenze fisiche e di sofisticate strategie di terrorismo psicologico che li rendono dei veri e propri dittatori a livello micro-sociale.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p>



<p>Anche nel palazzo e nel quartiere dove abitiamo ci possono essere un certo numero di dittatori a livello micro. Molte volte il sadismo di questi dittatori non è inferiore a quello dei peggiori dittatori a livello macro-sociale anche se le loro azoni spesso non fanno notizia e restano nell’ombra.</p>



<p><strong>Giovanni Pellegrino, Mariangela Mangieri</strong></p>
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		<title>Stefano Rodotà: l&#8217;homo dignus oggi</title>
		<link>https://sociologicamente.it/stefano-rodota-lhomo-dignus-oggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco D'Ambrosio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 10:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[I Grandi Sociologi]]></category>
		<category><![CDATA[antropologia]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia del diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Uno dei più grandi giuristi italiani Stefano Rodotà nel suo testo &#8220;il diritto di avere diritti&#8221; tratta a più riprese il tema della dignità della persona. Secondo l&#8217;autore bisogna partire sempre da questo per poter ragionare con lungimiranza, sia nei programmi di governo sia più prettamente nei discorsi riguardanti il sociale. Da qui l&#8217;idea di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Uno dei più grandi giuristi italiani <a href="https://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-rodota/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Stefano Rodotà</a> nel suo testo &#8220;il diritto di avere diritti&#8221; tratta a più riprese il tema della dignità della persona. Secondo l&#8217;autore bisogna partire sempre da questo per poter ragionare con lungimiranza, sia nei programmi di governo sia più prettamente nei discorsi riguardanti il sociale. Da qui l&#8217;idea di homo dignus, che si struttura in diverse tappe storiche e sociali. Vediamo le più significative per un discorso iniziale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un lento processo per l&#8217;homo dignus</h2>



<p>Il diritto ha definito, ogniqualvolta ci sono state grandi modifiche nell&#8217;apparato giuridico, un particolare modello di persona che lo accoglie e lo legittima. I diritti ritenuti naturali dal sistema giuridico stesso sono cambiati molto nel corso della storia. <strong>L&#8217;homo juridicus a cui noi tutti dobbiamo approssimarci</strong>, nelle parole di Alain Supiot (2006), risulta essere &lt;&lt;il modo prettamente occidentale di legare la dimensione biologica con la dimensione simbolica, entrambe costitutive dell&#8217;essere umano&gt;&gt;. Questa soluzione auspicata da Supiot porta a ragionare sulla divisione terminologica diadica che nasce tra l&#8217;uomo (dimensione biologica) e il cittadino (dimensione simbolica) ha avuto un lento processo di costituzione nella storia del diritto, percorribile in sintesi attraverso il riferimento ad importanti documenti:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>La Magna charta libertatum del 1215, in cui l&#8217;habeas corpus non fa emergere un diritto naturale della persona, ma l&#8217;attribuzione di diritti ai contraenti del patto avvenuto tra re, nobili e clericali.</li><li>La Dichiarazione dei diritti dell&#8217;uomo e del cittadino del 1789, un testo elaborato nel corso della Rivoluzione francese, contenente l&#8217;elenco dei diritti fondamentali formalmente riconosciuti.</li><li>Il Code civil des Français (Napoleonico) del 1804, che pose fine definitivamente alla tradizione giuridica dell&#8217;Ancien Régime proponendo una nuova antropologia che avrebbe segnato l&#8217;800 e parte del 900, ossia l&#8217;individualismo proprietario.</li></ul>



<p>Quest&#8217;ultimo modello giuridico <strong>viene corretto e ampliato dal diritto del lavoro</strong> e con l&#8217;eliminazione della differenziazione per classi sociali, col tempo è stato possibile maturare e riprendere il discorso dell&#8217;eguaglianza.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Homo dignus e le carte dei diritti post guerra</h2>



<p>Il 10 dicembre 1948, l&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo, il cui art. 1 afferma che: &#8220;tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti&#8221;. Anche la Legge fondamentale tedesca dell&#8217;8 maggio 1949 si apre con le parole: &#8220;<strong>La dignità umana è intangibile.</strong> E&#8217; dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla&#8221;.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2017/10/Wenceslas_Hollar_-_Two_deformed_heads_State_1_5.jpg"><img decoding="async" width="1024" height="676" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2017/10/Wenceslas_Hollar_-_Two_deformed_heads_State_1_5-1024x676.jpg" alt="Essere umano e persona: quali sono le differenze?" class="wp-image-4398" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2017/10/Wenceslas_Hollar_-_Two_deformed_heads_State_1_5-1024x676.jpg 1024w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2017/10/Wenceslas_Hollar_-_Two_deformed_heads_State_1_5-300x198.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2017/10/Wenceslas_Hollar_-_Two_deformed_heads_State_1_5-768x507.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2017/10/Wenceslas_Hollar_-_Two_deformed_heads_State_1_5-696x459.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2017/10/Wenceslas_Hollar_-_Two_deformed_heads_State_1_5-1068x705.jpg 1068w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2017/10/Wenceslas_Hollar_-_Two_deformed_heads_State_1_5-636x420.jpg 636w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a><figcaption><a href="https://sociologicamente.it/essere-umano-e-persona-quali-sono-le-differenze/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Essere umano e persona: quali sono le differenze?</a></figcaption></figure></div>



<p>Il cammino costituzionale della dignità è continuato fino all&#8217;approdo alla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea del 2000, che si apre proprio all&#8217;insegna della dignità, riproducendo quasi alla lettera il primo articolo della Costituzione tedesca.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dignità e lavoro</h2>



<p><strong>Dignità e lavoro sono adesso i due nuovi punti d&#8217;avvio</strong>, che non segnano un congedo dai fondamentali della libertà e dell&#8217;eguaglianza, ma ne rinnovano e rafforzano il senso. Tuttavia, se la persona non può essere separata dalla sua dignità, neppure il diritto può prescinderne o abbandonarla. Proprio questa consapevolezza è alla base di un&#8217;altra scelta rinvenibile nella Carta dei diritti fondamentali dove, nel preambolo, si afferma che l&#8217;Unione europea &#8220;pone la persona al centro della sua azione&#8221;. </p>



<p>Secondo Rodotà proprio questa <a href="https://www.italianieuropei.it/it/documenti/item/download/6.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">antropologia della modernità giuridica</a> è oggi messa in discussione, anzi, &#8220;sfidata e radicalmente negata&#8221; da una logica di mercato che, in nome della produttività e degli imperativi della globalizzazione, <strong>prosciuga i diritti dell&#8217;uomo</strong>. Si può, secondo Rodotà, combattere questi imperativi formalizzando e attuando nei processi giuridici una differenziazione fondamentale dei vari aspetti del concetto di dignità contemporaneo:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>LA DIGNITA&#8217; COME PATRIMONIO DI DIRITTI</li><li>DIGNITA&#8217; COME PRINCIPIO</li><li>DIGNITA&#8217; COME LAVORO: DECENT WORK</li></ul>



<h2 class="wp-block-heading">Homo dignus e scenari digitali</h2>



<p>La costruzione dell&#8217;homo dignus non può essere effettuata all&#8217;esterno della persona, ha davvero il suo fondamento <em>in</em> <em>interiore homine</em>. Deve essere incarnata certo, ma nel senso più profondo del termine: deve essere esclusiva, incedibile. Tuttavia con l&#8217;avvento dei mondi reticolari del digitale sorge spontanea una domanda: entrando nel mondo globale la persona diventa digitale e, difatti, compare l&#8217;homo numericus&#8230; può dunque quest&#8217;uomo nuovo essere ancora considerato dignus? </p>



<div class="wp-block-image is-style-rounded"><figure class="aligncenter size-large"><a href="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/03/identita-digitale-articolo-Lioy.jpg"><img decoding="async" width="554" height="416" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/03/identita-digitale-articolo-Lioy.jpg" alt="" class="wp-image-854" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/03/identita-digitale-articolo-Lioy.jpg 554w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/03/identita-digitale-articolo-Lioy-300x225.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/03/identita-digitale-articolo-Lioy-80x60.jpg 80w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2016/03/identita-digitale-articolo-Lioy-265x198.jpg 265w" sizes="(max-width: 554px) 100vw, 554px" /></a></figure></div>



<p>A tal proposito l&#8217;antropologia dell&#8217;homo dignus <strong>obbliga a mantenere al centro la dimensione dell&#8217;umano</strong>, la sua ricchezza, l&#8217;imprevedibilità e la libertà. In definitiva, nei nuovi contesti digitali possiamo affermare che la dignità è venuta ad integrare principi fondamentali già consolidati: libertà, eguaglianza e solidarietà, facendo corpo con essi e imponendone una reinterpretazione in una logica di indivisibilità. Questi principi sono la base per la costruzione non tanto dell'&#8221;uomo nuovo&#8221;, quanto più di un uomo che possa definirsi dignitoso in senso eco-logico: un uomo che si fa portatore di diritti di libertà.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Bibliografia</h2>



<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://amzn.to/3U7KTU7" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rodotà S., <em>Il diritto di avere diritti,</em> Laterza, Bari, 2015;</a></li></ul>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2022/06/Francesco-DAmbrosio-Caporedattore-sociologicamente.jpeg" width="100"  height="100" alt="Francesco D&#039;Ambrosio Caporedattore sociologicamente" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://sociologicamente.it/author/francescodambrosio/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Francesco D&#039;Ambrosio</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Docente di comunicazione e Gestione HR. Giornalista pubblicista laureato in Sociologia con lode. Redattore capo di Sociologicamente.it.<br />
<i><a href="https://docs.google.com/document/d/1lTd2eP35pV6axDpBbvuyWI6nmzqzkCOQ/edit?usp=sharing&amp;ouid=117395073988038250447&amp;rtpof=true&amp;sd=true">PUBBLICAZIONI</a> | <a href="https://www.linkedin.com/in/francescodambrosio-sociologo-orientatore-hr/">LINKEDIN </a></i></p>
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		<title>Intelligence, esigenza primaria e attività utile</title>
		<link>https://sociologicamente.it/intelligence-esigenza-primaria-di-ogni-forma-associativa-complessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinando Capicotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 06:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia del diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’argomento intelligence, ossia la ricerca informativa, è progressivamente cresciuto sia nell’interesse che nell’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. In particolare, questo aumento esponenziale è avvenuto nel secondo dopoguerra dati i riflessi che comporta nelle decisioni di ambito politico. La funzione dell’intelligence acquisisce sempre più importanza in quanto si prefigge il compito di conoscere e, successivamente, mettere in [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’argomento <strong>intelligence, </strong>ossia la ricerca informativa, è progressivamente cresciuto sia nell’interesse che nell’attenzione dell’opinione pubblica mondiale. In particolare, questo aumento esponenziale è avvenuto nel secondo dopoguerra dati i riflessi che comporta nelle decisioni di ambito politico. La funzione dell’intelligence acquisisce sempre più importanza in quanto si prefigge il compito di conoscere e, successivamente, mettere in condizione chi governa una nazione di ottenere elementi di valutazione idonei per definire le proprie strategie operative. L’intelligence ha, quindi, una funzione servente che non deve effettuare politica ma consentire agli altri di poterla fare.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Intelligence: segretezza e riservatezza</h2>



<p>La ricerca informativa non è né buona, né tantomeno cattiva. Risulta un’attività utile dal punto di vista tecnico a garantire esclusivamente gli interessi dello Stato. Chi detiene il potere determina i metodi che si vogliono adottare per raggiungere i gradi di conoscenza consoni per ottenere i risultati desiderati. Una procedura ritenuta obbligatoria dalla natura e dal tipo di compiti richiesti all’intelligence riguarda la necessità di una assoluta riservatezza richieste dalle varie fasi e acquisizioni delle informazioni per facilitarne il loro utilizzo in maniera proficua. Nell’immaginario collettivo ne è scaturito un giudizio diffuso soprattutto dalla saggistica sulla materia e, soprattutto, sulle varie opere cinematografiche e televisive. Numerosi sono i film e le serie televisive dedicati all’intelligence.</p>



<p>Gli aspetti messi in primo luogo sono stati, in particolare, quelli relativi alla <strong>segretezza e al mistero</strong> che circondano questo tipo di attività. Attività che risulta gioco forza riservata e in alcune circostanze porta ad assumere decisioni e iniziative oltrepassanti i limiti del legalmente consentito e si giustificano solo con le ragioni della sopravvivenza dello Stato dal quale essa dipende. Se, invece, come sottolinea <strong>Mario Mori</strong> (2016), si osservano le fasi del suo sviluppo storico senza farsi distogliere dai termini con cui l’intelligence nel tempo è stata indicata, si riuscirà a constatare come in ogni parte del mondo essa ha avuto origine non appena l’organizzazione sociale di un popolo ha raggiunto un livello strutturato del potere. L’intelligence rappresenta un<strong>’esigenza primaria</strong> di ogni forma associativa complessa.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1000" height="700" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/03/CIA.jpg" alt="" class="wp-image-12435" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/03/CIA.jpg 1000w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/03/CIA-300x210.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/03/CIA-768x538.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/03/CIA-100x70.jpg 100w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/03/CIA-696x487.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2021/03/CIA-600x420.jpg 600w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Il ciclo dell’intelligence</h2>



<p>Secondo l’<strong>Enciclopedia Treccani</strong> (2005), l’intelligence la si può definire come l’insieme delle attività volte ad acquisire le conoscenze necessarie a sostenere ogni processo decisionale di natura complessa. Da queste parole si può desumere come il termine intelligence può essere utilizzato sia ai livelli dei grandi decisori ma anche per specifiche funzioni, ovvero in ogni settore dell’attività umana nella quale la pianificazione deve rispondere sempre a presupposti metodologici rigorosi.</p>



<p>L’attività dell’intelligence è basata su principi ben definiti e inquadrati in ambiti tecnici e dottrinali ben specifici. Questi costituiscono il ciclo dell’intelligence che prende avvio con l<strong>’indicazione del fabbisogno</strong> <strong>formativo </strong>da parte del decisore. Poi si ha la <strong>pianificazione informativa</strong> che individua le attività necessarie a conseguire lo scopro attraverso la definizione di obiettivi e priorità. Al livello successivo si trova la<strong> ricerca informativa</strong>, ossia l’attività pratia svolta attraverso tutti gli strumenti operativi disponibili ed in base ai piani di ricerca stabiliti. Infine si ha <strong>l&#8217;acquisizione </strong>ed <strong>elaborazione </strong>della <strong>notizia</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Gli strumenti della ricerca informativa</h2>



<p>Non sono pochi gli strumenti della ricerca informativa. Variano, ad esempio, dalle <strong>fonti tecniche a quelle elettroniche </strong>– <em>signal intelligence</em> – senza dimenticare le fonti umane. Vi sono anche le fonti <strong>aperte </strong>rappresentate dalla documentazione comunemente accessibile (<em>open source intelligence</em>). Si possono citare, inoltre, le riprese aeree e satellitari. Due sono i parametri attraverso i quali si ha la valutazione tecnica della singola informazione. Il primo è il <strong>grado di fondatezza</strong> dell’informazione con ben cinque livelli di apprezzamento. Un grado A significa massima affidabilità, un grado F, invece, indica un dato non classificabile. Il secondo parametro riguarda la <strong>possibilità </strong>di <strong>conferma </strong>del dato ed anche in questo caso sono cinque i livelli per valutarlo. Il massimo è 1, mentre il minimo è 5; 6 indica un’informazione non verificabile. Prendendo in considerazione entrambi i parametri risulta che un’informazione veramente affidabile è contraddistinta dalla sigla A1.</p>



<p>Le fasi che caratterizzano il ciclo informativo sono tutte quante poste sotto esame <strong>dall’analisi</strong>, ovvero una specifica funzione che può essere definita come quell’attività che attraverso il confronto di una serie di informazioni di cui si trova in possesso, consente di formulare ipotesi riguardanti natura e sviluppi di ogni situazione ritenuta di interesse. Il valore aggiunto della ricerca informativa è costituito proprio dalla funzione di analisi poiché, in ragione degli obiettivi assegnati definisce l’utilità delle acquisizioni realizzate, favorendone la decisione e orientandone le manovre informative conseguenti.</p>
<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/06/capi.jpg" width="100"  height="100" alt="Ferdinando Capicotto" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://sociologicamente.it/author/ferdinandocapicotto/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ferdinando Capicotto</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Nato a Catanzaro il 5 luglio 1989. Dal 2017 è iscritto presso l&#8217;Ordine dei Giornalisti sezione Pubblicisti. Ha conseguito nel 2013 la laurea triennale in Servizio Sociale, nel 2016 la laurea triennale in Sociologia mentre nel 2018 la laurea specialistica in Organizzazioni e Mutamento Sociale. Nel 2020 ha ottenuto la quarta laurea in Scienze dell&#8217;Economia. Inoltre ha già pubblicato tre volumi di una trilogia di fantascienza.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://sociologicamente.it/intelligence-esigenza-primaria-di-ogni-forma-associativa-complessa/">Intelligence, esigenza primaria e attività utile</a> sembra essere il primo su <a href="https://sociologicamente.it">Sociologicamente</a>.</p>
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		<title>Teoria del deterrente: la sanzione disincentiva a deviare</title>
		<link>https://sociologicamente.it/teoria-del-deterrente-la-sanzione-causa-disincentivo-a-deviare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ferdinando Capicotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[sociologia del diritto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel corso degli ultimi decenni, la teoria del deterrente – nell’ambito della sociologia della devianza – ha catalizzato un certo interesse a tal punto da inserirla nell’ambito delle teorie più discusse del controllo sociale. Il postulato centrale è che la punizione riuscirebbe a frenare la produzione della devianza. La convinzione che l’esistenza e la conoscenza [&#8230;]</p>
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<p>Nel corso degli ultimi decenni, <strong>la teoria del deterrente</strong> – nell’ambito della sociologia della devianza – ha catalizzato un certo interesse a tal punto da inserirla nell’ambito delle <a href="https://sociologicamente.it/teorie-sociologia-devianza/">teorie più discusse del controllo social</a>e. Il postulato centrale è che la punizione riuscirebbe a frenare la produzione della devianza. La convinzione che l’esistenza e la conoscenza di un sanzione causerebbe un disincentivo ad effettuare comportamenti devianti trova corrispondenza all’interno di vari contesti storico-sociali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cesare Beccaria e la teoria del deterrente</h2>



<p>I teorici del deterrente affermano di non aver inventato nulla di eclatante ma, semplicemente, hanno l’obiettivo di assestare, in chiave scientifica e moderna, ciò che era stato già acquisito ed elaborato da alcuni autori già due secoli fa. Tra i padri fondatori di questa teoria si potrebbe trovare, infatti, <strong>Cesare Beccaria</strong>. Per il giurista, filosofo, economista e letterato italiano, sicuramente, la pena porta con sé la funzione di deterrente. Nel suo celebre trattato “<strong>Dei delitti e delle pene</strong>” evidenziò che l’uomo può essere controllabile attraverso il ricorso alla minaccia di sanzioni conseguenti ad un comportamento deviante. Beccaria, in particolare, definisce tali sanzioni come “sensibili motivi” e ne spiega anche la motivazione attraverso queste parole: </p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="800" height="445" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Cesare-Beccaria.jpg" alt="" class="wp-image-11674" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Cesare-Beccaria.jpg 800w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Cesare-Beccaria-300x167.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Cesare-Beccaria-768x427.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Cesare-Beccaria-696x387.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Cesare-Beccaria-755x420.jpg 755w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /><figcaption>Cesare Beccaria</figcaption></figure></div>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p><em>“Dico sensibili motivi perché l’esperienza ha fatto vedere che la moltitudine non adotta stabili principi di condotta, né si allontana da quel principio universale di dissoluzione, che nell’universo fisico e morale si osserva, se non con motivi che immediatamente percuotono i sensi e che di continuo si affacciano alla mente per controbilanciare le forti impressioni delle passioni parziali che si oppongono al bene universale: né l’eloquenza, né le declamazioni, nemmeno le più sublimi verità sono bastate a frenare per lungo tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti”</em> (Beccaria, Dei delitti e delle pene, Mursia, Milano, 1987, pag. 27). </p></blockquote>



<p>A differenza, però, dei teorici, per Beccaria il potenziale <strong>deterrente della sanzione</strong> non è associato direttamente al grado di severità della stessa. I teorici del deterrente, invece, affermano che, invece, un nesso abbastanza evidente tra pena e severità. Evidenziano che, in genere, una sanzione più severa porta con sé più potere deterrente.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Tipi di deterrente</h2>



<p>Possiamo trovare, in particolare, due tipi di deterrente: <strong>generale </strong>e <strong>specifico</strong>. Il primo si riferisce al processo in base al quale la punizione del reo fornisce alcune informazioni, ovvero il “costo” dell’infrazione, oppure in cosa si può incorrere, con l’obiettivo di rafforzare l’orientamento a non violare. Il secondo, invece, si riferisce proprio al deterrente che si viene ad concretizzare sullo stesso soggetto punito. Questi sarebbe spinto a non commettere ulteriori violazioni.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1000" height="700" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Carcere.jpg" alt="" class="wp-image-11692" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Carcere.jpg 1000w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Carcere-300x210.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Carcere-768x538.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Carcere-100x70.jpg 100w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Carcere-696x487.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Carcere-600x420.jpg 600w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure></div>



<h2 class="wp-block-heading">Gli elementi della teoria del deterrente</h2>



<p>Se, però, si prendono in esame gli aspetti della teoria del deterrente, gli elementi più importanti sembrano essere le tre dimensioni: severità, certezza e celerità. Chiaramente, la <strong>severità</strong>, è intesa come il grado di intensità della sanzione conseguente al comportamento deviante. Secondo la teoria del deterrente, più è severa la pena più basso sarà il livello e la quantità di violazioni compiute. La <strong>certezza</strong>, invece, fa riferimento alla probabilità di essere puniti se si viola una norma. Proporzionalmente, più alto sarà il grado di certezza, tanto minori saranno i livelli di infrazioni commessi. Riguardo, infine, alla <strong>celerità</strong>, essa si riferisce all’intervallo di tempo che può intercorrere tra il comportamento deviante e l’attuazione della conseguente sanzione. Anche in questo caso, come può sembrare logico, più sarà immediata la sanzione, tanto meno la norma in questione verrà violata.</p>



<div class="wp-block-image is-style-rounded"><figure class="aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Pena.jpg" alt="" class="wp-image-11691" width="538" height="376" srcset="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Pena.jpg 1000w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Pena-300x210.jpg 300w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Pena-768x538.jpg 768w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Pena-100x70.jpg 100w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Pena-696x487.jpg 696w, https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/11/Pena-600x420.jpg 600w" sizes="(max-width: 538px) 100vw, 538px" /></figure></div>



<p>Queste tre dimensioni non producono conseguenze solo nei soggetti che vengono puniti, quanto anche nel pubblico in generale, con l’obiettivo di non incorrere in comportamenti devianti. Secondo <strong>James P. Gibbs</strong> concorrono due classi di fattori alla produzione di devianza. La prima classe si riferisce a <strong>fattori eziologici</strong>, ovvero condizioni e circostanze di natura extra-legale che causano l’attuazione la violazione della norma. L’altra classe è, invece,<strong> espressiva delle reazioni</strong> che si hanno al crimine e, questa, avrebbe una funzione deterrente. La conclusione è che prima di poter affermare con certezza che una determinata reazione ha un effetto deterrente bisogna trovarsi nella posizione di essere sicuri che l’incidenza dei fattori eziologici sia costante (J.P. Gibbs, Crime, punishment e deterrence”, 1968).</p>



<h2 class="wp-block-heading">Consigli di lettura</h2>



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<div class="saboxplugin-wrap" itemtype="http://schema.org/Person" itemscope itemprop="author"><div class="saboxplugin-tab"><div class="saboxplugin-gravatar"><img decoding="async" src="https://sociologicamente.it/wp-content/uploads/2020/06/capi.jpg" width="100"  height="100" alt="Ferdinando Capicotto" itemprop="image"></div><div class="saboxplugin-authorname"><a href="https://sociologicamente.it/author/ferdinandocapicotto/" class="vcard author" rel="author"><span class="fn">Ferdinando Capicotto</span></a></div><div class="saboxplugin-desc"><div itemprop="description"><p>Nato a Catanzaro il 5 luglio 1989. Dal 2017 è iscritto presso l&#8217;Ordine dei Giornalisti sezione Pubblicisti. Ha conseguito nel 2013 la laurea triennale in Servizio Sociale, nel 2016 la laurea triennale in Sociologia mentre nel 2018 la laurea specialistica in Organizzazioni e Mutamento Sociale. Nel 2020 ha ottenuto la quarta laurea in Scienze dell&#8217;Economia. Inoltre ha già pubblicato tre volumi di una trilogia di fantascienza.</p>
</div></div><div class="clearfix"></div></div></div><p>L'articolo <a href="https://sociologicamente.it/teoria-del-deterrente-la-sanzione-causa-disincentivo-a-deviare/">Teoria del deterrente: la sanzione disincentiva a deviare</a> sembra essere il primo su <a href="https://sociologicamente.it">Sociologicamente</a>.</p>
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